§ II.1.25 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 22. - Trattamento di previdenza del
personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/12/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Prestazioni previdenziali). - La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.
Art. 2.  (Misura del trattamento previdenziale). - Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima [...]
Art. 3.  (Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione). - Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a [...]
Art. 4.  (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale). - I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:
Art. 5.  (Personale proveniente da Enti pubblici diversi). - Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati [...]
Art. 6.  (Adempimenti di attuazione).
Art. 7.  (Opzione). - Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente [...]
Art. 8.  (Abrogazione). - Sono abrogate le LL.RR. n. 27 del 5 luglio 1978, n. 55 del 31 maggio 1980, n. 42 del 17 luglio 1981.
Art. 9.  (Oneri finanziari). - All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 400.000.000, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente [...]


§ II.1.25 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 22. - Trattamento di previdenza del

personale regionale.

 

Art. 1. (Prestazioni previdenziali). - La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

     Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

 

     Art. 2. (Misura del trattamento previdenziale). - Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

     La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo guanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

 

     Art. 3. (Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione). - Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

     Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di Enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/o all'ENPAS.

     La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dal 1° aprile 1972 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

 

     Art. 4. (Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale). - I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

     a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

     b) i servizi prestati presso Enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'ENPAS, purché non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

     c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

     d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;

     e) i servizi non ammessi a riscatto dall'INADEL purché abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente legge.

 

     Art. 5. (Personale proveniente da Enti pubblici diversi). - Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza nonché presso altri Enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;

     b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli Enti disciolti e/o da altri Enti pubblici;

     c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, e/o da altri Enti pubblici [1], ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione. [1]

     Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza e/o da altri Enti pubblici a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto [1].

     Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Adempimenti di attuazione). [2]

 

     Art. 7. (Opzione). - Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza e/o presso altri Enti pubblici, di rifondere l'indennità a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti Enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo della indennità rifusa.

     La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

 

     Art. 8. (Abrogazione). - Sono abrogate le LL.RR. n. 27 del 5 luglio 1978, n. 55 del 31 maggio 1980, n. 42 del 17 luglio 1981.

     Viene soppresso il quarto comma dell'art. 94 della L.R. n. 18 del 25 marzo 1974.

 

     Art. 9. (Oneri finanziari). - All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 400.000.000, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

 

 

Maggiore entrata

     Cap. 41112 - «Recupero indennità di fine ser-

vizio, di buonuscita e di anzianità ed altre ana-

loghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al

personale regionale collocato a riposo e/o loro

superstiti»                                         L. 250.000.000

 

Minore Spesa

     Cap. 16202 - «Fondo per finanziamento di leg-

gi regionali in corso di adozione»                  L. 150.000.000

 

Maggiore Spesa

     Cap. 00328 - «Liquidazione indennità di fine

servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre ana-

loghe al personale regionale collocato a riposo e/o

loro superstiti                                     L. 400.000.000

 

 

     Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 


[1] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. 4 maggio 1990, n. 20.

[1] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. 4 maggio 1990, n. 20.

[1] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. 4 maggio 1990, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.