| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.10 beni culturali | 
| Data: | 09/04/1990 | 
| Numero: | 25 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso). | 
§ 3.10.17 – L.R. 9 aprile 1990, n. 25. [1]
Norme transitorie della L.R. su «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso».
(B.U. 18 aprile 1990, n. 16).
Art. 1. (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso).
Le domande di contributo di cui alla Legge Regionale approvata in data 14 marzo 1990 su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso» in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 30 luglio 1990 con le stesse modalità previste all'art. 4 della legge citata.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della