| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.5 iniziativa popolare | 
| Data: | 09/06/1997 | 
| Numero: | 32 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. 1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1 | 
§ 1.5.3 – L.R. 9 giugno 1997, n. 32. [1]
Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum".
(B.U. 18 giugno 1997, n. 24).
     1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della 
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della 
[2] Sostituisce l'art. 11, comma 1, della 
[3] Sostituisce l'art. 11, comma 2, della