| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 5. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento | 
| Data: | 03/07/1991 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...] | 
| Art. 2. Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...] | 
| Art. 3. Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge. | 
| Art. 4. L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...] | 
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] | 
§ 5.5.11 - Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 11. [1]
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali a diversi settori di intervento.
(B.U. 5 luglio 1991, n. 13 E.S.)
Per l'anno 1991 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Per l'anno 1991 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per l'anno 1991 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.
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						 TABELLA I  | 
				
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						 Colonna "A" Colonna "B"  | 
				
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						 Stato previsione della SPESA Stato previsione della ENTRATA  | 
				
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						 33682  | 
				
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						 33683  | 
				
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						 36684  | 
				
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						 36686  | 
				
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						 36687 6999  | 
				
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						 12200  | 
				
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						 12201 2065  | 
				
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						 12202  | 
				
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						 12210  | 
				
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						 12211  | 
				
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						 12220  | 
				
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						 12230  | 
				
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						 12240  | 
				
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						 12250  | 
				
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						 12260  | 
				
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						 12270  | 
				
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						 12280  | 
				
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						 12290 2066  | 
				
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						 36697 2130  | 
				
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
(Si omettono gli allegati).
[1] Abrogata dall'art. 7 della