§ 30.6.2H - Legge 11 marzo 1974, n. 75.
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:11/03/1974
Numero:75


Sommario
Art. unico.      Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, è consentito, per le [...]


§ 30.6.2H - Legge 11 marzo 1974, n. 75. [1]

Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(G.U. 26 marzo 1974, n. 80)

 

     Art. unico.

     Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, è consentito, per le operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di contratti condizionati, di procedere alla emissione delle obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purchè sia stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla legislazione in vigore per dette sezioni.

     L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle obbligazioni ai sensi del precedente comma non potrà eccedere per ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato nonchè delle riserve non aventi specifica destinazione.

     Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni col vincolo di contratti condizionati di mutuo, a' termini dei commi precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove ciò non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.

     Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

     Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potrà essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine di cui al sesto comma dell'art. 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.