§ 30.6.a - Legge 14 aprile 1921, n. 488.
Conversione in legge del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, sulla costituzione in Roma del consorzio di credito per le opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:14/04/1921
Numero:488


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo ente denominato: "Consorzio di credito per le opere pubbliche", con [...]


§ 30.6.a - Legge 14 aprile 1921, n. 488. [1]

Conversione in legge del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, sulla costituzione in Roma del consorzio di credito per le opere pubbliche.

(G.U. 27 aprile 1921, n. 99).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo ente denominato: "Consorzio di credito per le opere pubbliche", con le seguenti modificazioni:

     "a) Art. 2, primo comma:

     "Del consorzio fanno parte la cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'istituto nazionale di credito per la cooperazione e le casse di risparmio che ne facciano domanda".

     b) Art. 9, primo comma:

     "Il consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'istituto nazionale di credito per la cooperazione".

     Art. 9, secondo comma: dopo le parole "due del ministero dei lavori pubblici", aggiungere: "uno del ministero dell'industria e commercio".


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.