§ 30.5.3 – L. 3 dicembre 1957, n. 1196.
Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:03/12/1957
Numero:1196


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio [...]
Art. 2.      Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che [...]
Art. 3.      L'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre [...]
Art. 5.      Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di [...]
Art. 6.      In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente art. 1 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il [...]
Art. 7.      L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i [...]
Art. 8.      Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio


§ 30.5.3 – L. 3 dicembre 1957, n. 1196.

Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(G.U. 21 dicembre 1957, n. 316).

 

     Art. 1.

     Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U.I.C.) le somme - nel limite del controvalore in lire 60 miliardi - derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U.I.C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

     Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

 

          Art. 2.

     Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo art. 6.

 

          Art. 3.

     L'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 25 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali [1].

     All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

 

          Art. 5.

     Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell'art. 4, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all'art. 1, in base alle norme dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

     All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.

 

          Art. 6.

     In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente art. 1 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell'art. 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonché il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

     Il termine ultimo per il rimborso dei certificati e fissato al 31 dicembre 1977.

     Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi cono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

 

          Art. 7.

     L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'art. 6 e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

 

          Art. 8.

     Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 febbraio 1958, n. 46.