| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 4. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera | 
| Data: | 03/03/1975 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I Consigli Provinciali di Sanità costituiti nella Regione sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato per la Sanità e l'Igiene. | 
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] | 
§ 4.1.9 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 20. [1]
Disposizioni relative ai Consigli Provinciali di Sanità.
(B.U. n. 10 del 12 marzo 1975).
I Consigli Provinciali di Sanità costituiti nella Regione sono presieduti dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato per la Sanità e l'Igiene.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della