§ 2.1.59 - Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 31.
Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:26/04/2000
Numero:31


Sommario
Art. 1.      In relazione al nuovo assetto dei regimi di aiuto alle imprese che la Regione intende adottare in conformità agli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea ed in [...]
Art. 2.      Le norme regionali di cui al precedente Articolo 1 continuano ad applicarsi per gli interventi decisi entro il 31 dicembre 1999.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.1.59 - Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 31.

Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato, industria, commercio ed agricoltura.

(B.U. n. 9 del 29 aprile 2000).

 

Art. 1.

     In relazione al nuovo assetto dei regimi di aiuto alle imprese che la Regione intende adottare in conformità agli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità europea ed in applicazione del Regolamento (CEE) n. 659/1999, sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) legge regionale 27 ottobre 1972, n. 19 - Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione;

     b) legge regionale 3 agosto 1973, n. 15 - Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione;

     c) legge regionale 27 agosto 19'73, n. 20 - Provvedimenti per il miglioramento delle strutture agricole;

     d) legge regionale 14 maggio 1974, n. 6 - Provvedimenti per la difesa antiparassitaria;

     e) legge regionale 17 aprile 19 75, n. 29 - Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali;

     f) legge regionale 28 aprile 1975, n. 30 - Provvedimenti per il miglioramento e il potenziamento delle coltivazioni arboree;

     g) legge regionale 28 maggio 1975, n. 38 - Provvidenze a favore delle cooperative Artigiane di garanzia;

     h) legge regionale 5 giugno 1975, n. 45 - Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

     i) legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47 - Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate;

     j) legge regionale 10 maggio 1976, n. 14 - Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1975 n. 47, avente ad oggetto: "Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate";

     k) legge regionale 5 novembre 1976, n. 30 - Potenziamento degli allevamenti cunicoli;

     l) legge regionale 5 gennaio 1977, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 30 "Potenziamento degli allevamenti cunicoli";

     m) legge regionale 28 gennaio 1977, n. 7 - Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47 - Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate;

     n) legge regionale 20 aprile 1977, n. 12 - Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione;

     o) legge regionale 2 settembre 1977, n. 28 - Leggi regionali 5 novembre 1976, n. 30 e 5 gennaio 1977, n. 2 - Potenziamento degli allevamenti cunicoli - Prosecuzione;

     p) legge regionale 27 gennaio 1978, n. 3 - Modifica alla legge regionale n. 29 del 17 aprile 1975, riguardante: "Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali";

     q) legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 - Interventi a favore della cooperazione agricola;

     r) legge regionale 10 aprile 19 78, n. 8 - Prestito a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

     s) legge regionale 3 giugno 19 78, n. 11 - Modifica all'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 47, avente ad oggetto: "Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate";

     t) legge regionale 4 luglio 19 78, n. 16 - Norme per l'attuazione delle Direttive Comunitarie per la riforma dell'agricoltura;

     u) legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 - Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e per l'estendimento dell'irrigazione;

     v) legge regionale 20 agosto 1979, n. 24 - Disposizioni integrative della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 riguardante: "Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e per l'estendimento dell'irrigazione";

     w) legge regionale 4 settembre 19 79, n. 27 - Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia, limitatamente agli artt. 4, 7, 8 e 10;

     x) legge regionale 23 novembre 1979, n. 33 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia";

     y) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 2 - Disciplina

dell'ippicoltura;

     z) legge regionale 15 aprile 1981, n. 9 - Modifica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 2 avente per oggetto: "Disciplina dell'ippicoltura;

     aa) legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 - Ulteriori provvidenze in favore dell'Artigianato;

     bb) legge regionale 2 settembre 1982, n. 20 - Consorzio regionale sui prestiti agrari di esercizio per la zootecnia;

     cc) legge regionale 6 aprile 1983, n. 13 - Disposizioni per l'incremento e la difesa dell'apicoltura;

     dd) legge regionale 12 aprile 1983, n. 14 - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia";

     ee) legge regionale 2 marzo 1984, n. 3 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'elicicoltura;

     ff) legge regionale 30 luglio 1984, n. 17 - Interventi a favore degli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi e attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola;

     gg) legge regionale 24 agosto 1984, n. 22 - Modifica alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 14 recante modifiche alla legge 4 settembre 1979, n. 27 "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia";

     hh) legge regionale 28 agosto 1984, n. 23 - Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli;

     ii) legge regionale 5 settembre 1984, n. 25 - Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978;

     jj) legge regionale 27 dicembre 1984, n. 30 - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 "Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia";

     kk) legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 - Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12 e ulteriori provvidenze in favore dell'Artigianato;

     ll) legge regionale 21 febbraio 1985, n. 5 - Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5 recante: "Interventi a favore della cooperazione agricola" e "soppressione legge regionale 5 settembre 1984, n. 25";

     mm) legge regionale 19 aprile 1985, n. 11 - Legge regionale 27 dicembre 1984, n. 30 recante: "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia" - Art. 2 - Soppressione;

     nn) legge regionale 2 maggio 1985, n. 15 - Norme per la concessione di contributi per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, interpoderali, di bonifica montana ed integrale;

     oo) legge regionale 28 aprile 1986, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1984, n. 17 - Interventi a favore degli imprenditori agricoli per l'acquisto di mezzi e attrezzature tecniche o secondarie per l'attività agricola;

     pp) legge regionale 4 settembre 1987, n. 13 - Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Molise che versano in particolare stato di crisi;

     qq) legge regionale 10 marzo 1988, n. 6 - Norme di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 - Disciplina Organica dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno;

     rr) legge regionale 21 novembre 1988, n. 23 - Interventi finanziari a sostegno del settore commerciale;

     ss) legge regionale 11 agosto 1989, n. 11 - Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 2 concernente: "Disciplina dell'ippicoltura";

     tt) legge regionale 4 settembre 1989, n. 13 - Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 23, recante norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli;

     uu) legge regionale 9 novembre 1999, n. 21 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica, limitatamente all'art. 10;

     vv) legge regionale 12 gennaio 1990, n. 2 - Modifica alla legge regionale n. 5 del 10 febbraio 1978, recante interventi a favore della cooperazione agricola;

     ww) legge regionale 21 dicembre 1992, n. 26 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5;

     xx) legge regionale 10 settembre 1993, n. 20 - Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli;

     yy) legge regionale 3 novembre 1994, n. 19 - Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12;

     zz) legge regionale 12 maggio 1995, n. 25 - Norme regionali di attuazione del Piano Energetico Nazionale;

     aaa) legge regionale 9 agosto 1996, n. 26 - Interventi per lo sviluppo e l'occupazione nelle Piccole e Medie Imprese;

     bbb) legge regionale 20 settembre 1996, n. 29 - Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli;

     ccc) legge regionale 25 ottobre 1996, n. 33 - Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 "Ulteriori provvidenze a favore dell'Artigianato" e 7 gennaio 1985, n. 2 "Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12 e ulteriori provvidenze a favore

dell'Artigianato";

     ddd) Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 19: "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra piccole e medie imprese della Regione Molise" [1].

 

     Art. 2.

     Le norme regionali di cui al precedente Articolo 1 continuano ad applicarsi per gli interventi decisi entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2001, n. 10.