§ 6.3.63 - L.R. 11 marzo 2003, n. 4.
Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:11/03/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione).
Art. 2.  (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti).
Art. 3.  (Entrate extra-tributarie).
Art. 4.  (Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale).
Art. 5.  (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie).
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali).
Art. 7.  (Stato di previsione dell’entrata).
Art. 8.  (Assetto istituzionale e organizzativo).
Art. 9.  (Spese per la programmazione e il bilancio).
Art. 10.  (Sviluppo economico).
Art. 11.  (Territorio e ambiente).
Art. 12.  (Spese per servizi alla persona ed alla comunità).
Art. 13.  (Contabilità speciali).
Art. 14.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 15.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
Art. 17.  (Fondi globali).
Art. 18.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 20.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 21.  (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).
Art. 22.  (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l’anno 2003).
Art. 23.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
Art. 24.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).
Art. 25.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).
Art. 26.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
Art. 27.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
Art. 28.  (Variazioni di bilancio).
Art. 29.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 30.  (Recupero disponibilità finanziaria).
Art. 31.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005).
Art. 32.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.3.63 - L.R. 11 marzo 2003, n. 4.

Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.

(B.U. 17 marzo 2003, n. 22).

 

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione dell’entrata

e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione).

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2003 nei complessivi importi di euro 2.399.340.085,01 e di euro 3.048.515.318,75 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 2. (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti).

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione Europea sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 135.629.047,59 ed euro 439.230.388,98, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 3. (Entrate extra-tributarie).

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 58.987.491,24 e di euro 83.196.787,42, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 4. (Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale).

     1. Le entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 279.237.731,98 e di euro 763.658.096,74 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 5. (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie).

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 398.994.762,70 e di euro 360.295.195,09 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 3.061.075.000,00 e di euro 3.061.075.000,000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell’entrata).

     1. È approvato in euro 6.333.264.118,52 in termini di competenza e in euro 7.755.970.786,98 in termini di cassa, lo stato di previsione dell’entrata della Regione per l’anno 2003 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote, di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2003, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1.

     3. È altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Assetto istituzionale e organizzativo).

     1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti l’Assetto istituzionale e organizzativo considerate nell’Area I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 70.770.198,25, di cui euro 46.278.999,03 per spese di parte corrente ed euro 24.491.199,22 per spese in conto capitale, ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti l’Assetto istituzionale e organizzativo considerate nell’Area I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 88.841.380,81.

 

     Art. 9. (Spese per la programmazione e il bilancio).

     1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell’Area II dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 437.796.425,53 di cui euro 236.460.764,51 per spese di parte corrente ed euro 201.335.661,02 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese inerenti la programmazione e il bilancio, considerate nell’Area II dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 697.845.614,20.

 

     Art. 10. (Sviluppo economico).

     1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell’Area III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 267.454.046,83 di cui euro 67.203.264,47 per spese di parte corrente ed euro 200.250.782,36 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per interventi inerenti lo sviluppo economico considerate nell’Area III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 482.794.748,12.

 

     Art. 11. (Territorio e ambiente).

     1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il territorio e l’ambiente considerate nell’Area IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 358.133.592,31 di cui euro 135.453.550,56 per spese di parte corrente ed euro 222.680.041,75 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per spese inerenti il territorio e l’ambiente considerate nell’Area IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 613.004.796,40.

 

     Art. 12. (Spese per servizi alla persona ed alla comunità).

     1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell’Area V dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 2.212.232.616,36 di cui euro 2.101.594.520,91 per spese di parte corrente ed euro 110.638.095,45 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

     2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per spese per i servizi alla persona ed alla comunità considerate nell’Area V dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2003, in complessivi euro 2.874.551.587,77.

 

     Art. 13. (Contabilità speciali).

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2003, nei complessivi importi di euro 3.061.075.000,00 ed euro 3.061.075.000,00 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nell’Area VI dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 14. (Stato di previsione della spesa).

     1. È approvato in euro 6.407.461.879,28 in termini di competenza ed in euro 7.818.113.127,30 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2003 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2001, n 31 ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 15. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2003 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2003 annesso alla presente legge (tabella 4).

 

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali

Ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità

 

     Art. 17. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della l.r. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

     a) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di parte corrente” euro 875.000,00;

     b) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento” euro 8.000.000,00.

     2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2003, in euro 1.807.599,15 e per tale importo è iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2003, in euro 25.822,84 e per tale importo è iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22, comma 5, della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2003, in euro 260.000.000,00 e per tale importo è iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).

     1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l’anno 2003, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

 

     Art. 22. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l’anno 2003).

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2003, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 119.729.963,30 con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 24 e per le spese indicate dai capitoli specificati nell’allegato prospetto A.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 23. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 1999 nell’importo di euro 21.021.243,41;

     b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 82.739.696,43;

     c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 70.849.703,09;

     d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 79.358.176,86;

     e) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25, nell’importo di euro 25.000.000,00.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

 

     Art. 24. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).

     1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 22 e 23, fino all'importo massimo di euro 398.698.783,09 con durata non superiore a quaranta anni e al tasso fisso o variabile di mercato [1].

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’articolo 31, comma 6, della l.r. 31/2001.

     3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall’anno di inizio dell’ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei detti pagamenti.

     4. Le spese per l’ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi alla quota capitale e alla quota interessi concernenti i mutui autorizzati.

 

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 25. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l’importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonché la rinuncia dell’importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l’anno 2003, in euro 10,33.

     2. È consentito altresì l’abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 2002, quando lo stesso sia di importo non superiore ad euro 10,33; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi [2].

     3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33.

     4. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 26. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2003, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 27. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2003, mediante atti deliberativi da tasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

     2. Con le stesse modalità, indicate nel comma 1, sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l’iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 28. (Variazioni di bilancio).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

     2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 29. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

     2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001.

 

     Art. 30. (Recupero disponibilità finanziaria).

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell’avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

 

     Art. 31. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005).

     1. È adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005 annesso alla presente legge.

 

     Art. 32. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[2] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.