§ 5.4.93 - L.R. 9 maggio 2011, n. 9.
Modifiche alle Leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:09/05/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.4.93 - L.R. 9 maggio 2011, n. 9.

Modifiche alle Leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010", 28 dicembre 2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011".

(B.U. 12 maggio 2011, n. 41)

 

Art. 1. (Modifiche e abrogazioni)

1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), come modificata dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011), la parola "interprovinciale," è soppressa.

2. L'articolo 10 bis della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), l'articolo 42, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) e l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011) sono abrogati.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'articolo 213 del d.lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.

2. I procedimenti di cui all'articolo 42, comma 11, della l.r. 16/2010 sono conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.