§ 5.4.75 – L.R. 23 giugno 2006, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:23/06/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 15/1994.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 15/1994.


§ 5.4.75 – L.R. 23 giugno 2006, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

(B.U. 6 luglio 2006, n. 69).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 15/1994.

     1. Il comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dai seguenti:

     "5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge n. 394/1991, nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

     5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano del parco vigente e nel piano adottato.

     5 ter. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 15/1994.

     1. Il comma 7 dell'articolo 15 della L.R. n. 15/1994 è sostituito dal seguente:

     "7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.".