§ 5.4.27 - Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48.
Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/08/1997
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio danno attuazione in modo uniforme all'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 6), della legge 18 maggio 1989, n. 183 per la costituzione ed il funzionamento [...]
Art. 2.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli altri enti pubblici e privati [...]
Art. 3.      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, dell'intesa interregionale il segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino che sceglie tra esperti [...]
Art. 4.      1. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita, su proposta del Comitato [...]
Art. 5.      1. Gli atti dell'Autorità di bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che, ove necessario, provvedono ad [...]
Art. 6.      1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e [...]
Art. 7.      1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonchè delle spese necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio [...]
Art. 8.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Marche fa fronte:
Art. 9.      1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.


§ 5.4.27 - Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 52).

 

Art. 1.

     1. Le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio danno attuazione in modo uniforme all'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 6), della legge 18 maggio 1989, n. 183 per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Tronto, in osservanza dell'intesa raggiunta e approvata dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione del 18 maggio 1991, n. 3735, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n. 19/36 e dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49.

 

     Art. 2.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli altri enti pubblici e privati operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione interessata e di gruppi di lavoro composti da personale degli enti pubblici, prioritariamente di quelli operanti nel bacino del Tronto, e di privati. Detto personale e gruppi di lavoro, previa autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, possono ricevere specifici incarichi e realizzare progetti-obiettivo a carico dell'Autorità di bacino. L'Autorità di bacino può avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 183/1989 e successive modificazioni, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca, nonchè di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore.

     La disciplina degli incarichi è stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto o in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.

     2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di bacino del Tronto può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 183/1989. Essa può inoltre proporre alle Autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi comprese le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione di misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini o all'ambiente ed al territorio. Il piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 183/1989.

     3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone:

     a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

     b) il bilancio preventivo per il funzionamento dell'Autorità di bacino.

     4. Le tre Giunte regionali approvano il programma delle attività ed il bilancio preventivo. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dall'articolo 5, costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative.

     5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attività di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi di cui al comma 3, lettera a), trasferendoli nel medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche.

     6. Sulla base del bilancio preventivo di cui al comma 3, lettera b), le Regioni stanziano i fondi necessari in ragione della quota stabilita nell'articolo 7, provvedendo ai rispettivi adempimenti previsti dall'articolo 8.

     7. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorità di bacino del Tronto, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 3.

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, dell'intesa interregionale il segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino che sceglie tra esperti di comprovata capacità e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attività di servizio.

     2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, nel disciplinare la propria organizzazione amministrativa, può prevedere la figura del vice segretario generale e ne stabilisce i compiti e la durata.

     3. Le indennità per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione della retribuzione complessiva dei dirigenti prevista dal vigente CCNL.

 

     Art. 4.

     1. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.

     2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

 

     Art. 5.

     1. Gli atti dell'Autorità di bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che, ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza. I suddetti atti s'intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

     2. L'Autorità di bacino dà comunicazione alle Regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.

 

     Art. 6.

     1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa interregionale dal Comitato istituzionale con proprio provvedimento.

 

     Art. 7.

     1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonchè delle spese necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in base alle seguenti proporzioni:

     a) Regione Marche 70,60 per cento;

     b) Regione Abruzzo 18,00 per cento;

     c) Regione Lazio 11,40 per cento.

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Marche fa fronte:

     a) per quanto riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), comprese le indennità al segretario generale ed al suo vice, nonchè i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione nel bilancio di previsione 1997 di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200.000.000. La spesa per gli anni successivi è stabilita con legge di bilancio. Parte della spesa sostenuta è recuperata mediante il versamento delle quote a carico delle Regioni Abruzzo e Lazio da introitarsi in un apposito capitolo di entrata da istituirsi nel bilancio regionale con la denominazione "Trasferimento fondi delle Regioni Abruzzo e Lazio per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto". La Regione Marche rendiconta a consuntivo le spese sostenute alle Regioni interessate;

     b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico scientifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del piano del bacino, nonchè per le relative spese tecniche mediante impiego delle assegnazioni statali di cui alla legge 183/1989 e all'articolo 9 della legge 253/1990.

     2. Alla copertura della spesa di lire 200.000.000 di cui alla lettera a) si provvede per l'anno 1997 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi", partita 3; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

 

     Art. 9.

     1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

     2. Le modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.

     4. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.