§ 5.3.50 – L.R. 11 luglio 2006, n. 8.
Finanziamenti alla società Aerdorica per la gestione dell’Aeroporto di Falconara.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:11/07/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finanziamenti).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.3.50 – L.R. 11 luglio 2006, n. 8. [1]

Finanziamenti alla società Aerdorica per la gestione dell’Aeroporto di Falconara.

(B.U. 20 luglio 2006, n. 73).

 

Art. 1. (Finanziamenti).

     1. La Regione concede finanziamenti alla Società Aerdorica S.p.A. per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e per la fornitura dei servizi connessi al trasporto aereo dell’aeroporto di Falconara, nonché per l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione azionaria derivanti dall’aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda Società Aerdorica - Sogesam S.p.A.).

     2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

     3. La Società Aerdorica presenta entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello dell’erogazione del finanziamento regionale una relazione analitica delle spese sostenute.

     4. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di compensazioni per oneri di servizio pubblico agli aeroporti di categoria D e di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea 2005/C 312/01 concernente: “Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali”.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro di cui 1.000.000,00 di parte corrente ed 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla presentazione di un piano industriale ed al riassetto organizzativo della Società Aerdorica. La Giunta regionale informa periodicamente le Commissioni competenti sullo stato di attuazione ed elaborazione degli obiettivi suindicati.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede:

     a) per la parte corrente mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte a carico dell’UPB 2.08.15 del bilancio per l’anno 2006;

     b) per la parte di investimento mediante impiego di quota parte delle risorse previste a carico dell’UPB 1.06.10 del bilancio di previsione 2006.

     4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per l’attuazione della presente legge sono iscritte a carico delle UPB 4.27.03 e 4.27.04. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione ed al Programma operativo annuale (POA) vigenti.

     5. Per l’anno 2006 il quadro complessivo delle risorse a disposizione dell’Aerdorica è il seguente:

     a) autorizzate dalla presente legge:

     1) UPB 4.27.03: euro 1.000.000,00 per spese correnti;

     2) UPB 4.27.04: euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione;

     b) autorizzate con l.r. 10 febbraio 2006, n. 2: UPB 4.27.04, euro 2.000.000,00 per spese d’investimento di cui euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione.

     6. Per gli anni successivi l’entità delle spese di cui al comma 1 verrà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     6 bis. Per l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione azionaria è autorizzata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 2.765.782,00, suddivisa nel modo seguente:

     a) euro 691.445,50 per l’anno 2008;

     b) euro 1.382.891,00 per l’anno 2009;

     c) euro 691.445,50 per l’anno 2010 [2].

     6 ter. Alla copertura delle spese previste dal comma 6 bis si provvede:

     a) quanto alle quote per gli anni 2008 e 2009 mediante impiego delle risorse della UPB 4.27.04, proiezione degli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009;

     b) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010 [3].


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.