§ 5.3.42 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45: “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche” [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:21/10/2004
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è aggiunto il seguente articolo:


§ 5.3.42 - L.R. 21 ottobre 2004, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45: “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche” e successive modificazioni.

(B.U. 28 ottobre 2004, n. 114).

 

Art. 1.

     1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 20 bis. (Ulteriori procedure per l’affidamento dei servizi).

1. La Regione, le Province e i Comuni affidano i servizi di trasporto pubblico locale a:

a) società di capitali individuate mediante l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; se la società derivante dalla trasformazione di cui al comma 3 dell’articolo 20 è a totale capitale pubblico, l’espletamento della gara è effettuato dalla società stessa;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. I contratti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico stipulati con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si risolvono di diritto al 31 dicembre 2005.

3. I contratti di servizio stipulati a seguito dell’affidamento di cui al comma 1 contengono i termini e le modalità di realizzazione del progetto di bigliettazione elettronica integrata previsto dal programma triennale dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 13.”.