§ 5.3.39 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 28.
Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:22/12/2003
Numero:28

§ 5.3.39 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”.

(B.U. 15 gennaio 2004, n. 3).

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 45/1998).

     1. Il comma 6 bis dell’articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), aggiunto dall’articolo 17 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003), è sostituito dal seguente:

     “6 bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalla Regione”.