§ 5.1.75 - L.R. 21 gennaio 2011, n. 2.
Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:21/01/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 34/1992)


§ 5.1.75 - L.R. 21 gennaio 2011, n. 2.

Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.

(B.U. 27 gennaio 2011, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 34/1992)

1. Dopo l’articolo 26 bis della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:

“Art. 26 ter. (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell’articolo 26 della presente legge.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,3,4,5 ed 8 dell’articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l’altro, il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi indicate dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.”.