§ 5.1.37 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 43.
Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:14/12/1998
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmi di recupero urbano).
Art. 3.  (Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero).
Art. 4.  (Modalità di finanziamento degli interventi).
Art. 5.  (Soggetti beneficiari dei finanziamenti).
Art. 6.  (Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti).
Art. 7.  (Vigilanza).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.1.37 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 43.

Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio.

(B.U. 24 dicembre 1998, n. 105).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici.

     2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano:

     a) i teatri storici;

     b) i mulini storici ad acqua;

     c) le case coloniche storiche in terra cruda;

     d) le chiese di interesse storico;

     e) i musei;

     f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico;

     g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

     h) i programmi di recupero urbano nei centri storici.

     3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g) del comma 2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli immobili.

     4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A.

     5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto indicato nell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 2. (Programmi di recupero urbano).

     1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'articolo 1, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, nonché per conseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge 493/1993, i Comuni promuovono la formazione di programmi di recupero urbano.

     2. I programmi di recupero urbano possono essere approvati anche mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e debbono sempre indicare i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi stessi individuandoli nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3.

     3. La realizzazione dei programmi di recupero non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Gli immobili recuperati con gli interventi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alla residenza o alle attività artigianali, artistiche e tradizionali delle persone, ad attività turistiche, a sedi di lavoro o di attività istituzionali di enti pubblici o privati, di attività culturali e ricreative svolte da forme associative di giovani o da organizzazioni di volontariato.

 

     Art. 3. (Soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero).

     1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano:

     a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio, le cooperative edilizie di cui i suddetti siano soci, le società, le imprese di costruzione o le cooperative edilizie cui i proprietari abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, i condomini o loro consorzi, gli IACP o loro consorzi, le imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi, le cooperative o loro consorzi;

     b) i Comuni, anche mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a), nei seguenti casi:

     1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente;

     2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.

     2. Il Comune può delegare in tutto o in parte, con apposita convenzione, l'esercizio delle sue competenze all'IACP territorialmente competente o al relativo consorzio regionale o a società miste alle quali partecipi il Comune stesso.

 

     Art. 4. (Modalità di finanziamento degli interventi).

     1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), per ciascuna Provincia non può superare il 30 per cento della quota assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento.

     2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal bilancio regionale alle Amministrazioni provinciali con i seguenti criteri:

     a) 30 per cento in base al territorio;

     b) 30 per cento in base alla popolazione;

     c) 40 per cento in base al numero dei Comuni di ciascuna Provincia.

     3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di scheda-progetto per la presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento.

     4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle Province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della scheda-progetto nel Bollettino ufficiale della Regione. Le medesime devono prevedere la totale copertura finanziaria dell'intervento comprensivo del contributo regionale nella misura massima prevista. Qualora il contributo regionale sia inferiore, gli enti locali interessati dovranno garantire l'integrazione del finanziamento previsto.

     5. Entro i successivi novanta giorni, le Amministrazioni provinciali, previo parere delle Conferenze provinciali delle autonomie, approvano un programma d'interventi riferito al proprio territorio; nel programma le Province individuano gli obiettivi da conseguire prioritariamente sulla base di quanto stabilito dell'articolo 6, gli interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e la quota a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a pena di decadenza, per l'inizio ed il completamento delle opere. In caso di mancato adempimento da parte dei soggetti beneficiari, la Provincia propone alla Giunta regionale la decadenza del contributo. I fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa Provincia per le finalità di cui alla presente legge. Il programma è articolato finanziariamente in tre anni.

     6. I programmi provinciali sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

 

     Art. 5. (Soggetti beneficiari dei finanziamenti).

     1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i contributi sono concessi a:

     a) Comuni, Comunità montane e Province per la manutenzione, il risanamento e il restauro degli edifici di rispettiva proprietà o utilizzati dai suddetti Enti in virtù di un diritto reale o di obbligazione o in base a concessione;

     b) Enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 1;

     c) soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero urbano.

 

     Art. 6. (Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti).

     1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico, altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1089/1939, le Province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente conto dei seguenti elementi:

     a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto di intervento;

     b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento;

     c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento;

     d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da finanziare;

     e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private.

     2. Per la determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi ai programmi di recupero urbano, le Province tengono conto dei seguenti elementi:

     a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 1;

     b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del centro storico ed integrazione tipologica degli interventi;

     c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;

     d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico;

     e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.

     3. Le Province stabiliscono l'ordine di importanza degli elementi indicati nei commi precedenti.

 

     Art. 7. (Vigilanza).

     1. Le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi provvedono all'azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei soggetti che usufruiscono dei benefici della presente legge. Per gli interventi realizzati direttamente dalle Province, le suddette funzioni sono svolte dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la spesa massima di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000.

     2. Gli interventi sono finanziati mediante buoni ordinari regionali (BOR) con emissione anche frazionata per importi non inferiori a lire 30.000 milioni negli anni dal 1998 al 2000.

     3. La Giunta regionale provvederà per gli adempimenti di provvista con le modalità di cui all'articolo 26 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29.

     4. La Giunta regionale, con provvedimento da trasmettere al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad iscrivere, negli stati di previsione del bilancio, i capitoli preordinati all'acquisizione della provvista, alle spese di emissione, di impiego e di rimborso dei BOR.

     5. I capitoli istituiti per le spese di emissione e per il rimborso dei titoli emessi sono dichiarate spese obbligatorie.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'emissione e dal rimborso dei titoli emessi si provvede mediante impegno di quota parte dei tributi regionali.