§ 5.1.29 - Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 16.
Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:29/04/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Piste ciclabili).
Art. 3.  (Percorsi ambientali).
Art. 4.  (Individuazione delle piste ciclabili).
Art. 5.  (Parcheggi attrezzati per le biciclette).
Art. 6.  (Pianificazione urbanistica).
Art. 7.  (Contributi).
Art. 8.  (Piano biennale degli interventi).
Art. 9.  (Progetti esecutivi).
Art. 10.  (Noleggio, riparazione e custodia delle biciclette).
Art. 11.  (Cartografia e convenzioni).
Art. 12.  (Partecipazione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.1.29 - Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 16.

Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri.

(B.U. 9 maggio 1996, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La legge, in aderenza alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1987 riguardante "Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto", detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale.

     2. La legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di piste ciclabili e di infrastrutture a servizio dei ciclisti per incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per agevolare il traffico ciclistico, per sviluppare il cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada.

     3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione dispone contributi a favore degli enti locali, nonché degli enti gestori dei parchi naturali regionali, promuove e partecipa finanziariamente alla programmazione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 [1].

     4. La Regione dispone altresì contributi per i Comuni che intendono realizzare percorsi pedonali per permettere agli alunni della scuola dell'obbligo di raggiungere in tutta sicurezza gli edifici scolastici.

 

     Art. 2. (Piste ciclabili).

     1. Per piste ciclabili si intendono:

     a) sedi viarie destinate esclusivamente al traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;

     b) percorsi per il traffico ciclistico ricavati nelle sedi stradali destinate al transito degli autoveicoli e dei motoveicoli, adeguatamente separati con protezioni o segnalazioni che ne permettano l'utilizzazione in condizioni di sicurezza;

     c) percorsi realizzati nelle zone pedonali, adeguatamente segnalati.

 

     Art. 3. (Percorsi ambientali).

     1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, gli enti di gestione dei parchi, d'intesa con gli Enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclabili con particolare attenzione alla realizzazione del fondo ciclabile utilizzando materiali consoni all'ambiente naturale e non in contrasto con le esigenze di conservazione della natura.

     2. I Comuni, le Province, le Comunità montane, e gli Enti di gestione dei parchi presentano alla Regione inoltre dei progetti di piste ciclabili lungo i fiumi e i torrenti, collegate con il sistema viario esistente. Tali progetti rientrano nel programma di cui all'articolo 8.

 

     Art. 4. (Individuazione delle piste ciclabili).

     1. Nella individuazione delle piste ciclabili sono preferite le strade o le parti di esse non più destinate al pubblico transito, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini dei corsi d'acqua.

     2. Nella progettazione delle stesse e dei percorsi pedonali sicuri si tiene conto dei percorsi logici di utenza legati agli spostamenti dei cittadini dalla periferia al centro urbano dettati da esigenze di studio e di lavoro, dei percorsi delle linee di trasporto pubblico, degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, di quelli cicloturistici e della possibilità di collegamento fra le varie piste ciclabili.

     3. Le piste ciclabili e i percorsi pedonali devono essere distinti dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne l'utilizzazione in condizioni di sicurezza. Per ciascuna pista devono essere previste adeguate aree per la sosta e il parcheggio delle biciclette.

     4. Saranno finanziati in via prioritaria interventi relativi alla realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali in zone di alto rischio per incidenti a ciclisti e pedoni.

 

     Art. 5. (Parcheggi attrezzati per le biciclette).

     1. Nei parcheggi per autoveicoli sono previste adeguate aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette.

     2. Parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, sono previsti presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, su gomma e su rotaia e presso gli edifici pubblici a ridosso di centri storici o isole pedonali.

 

     Art. 6. (Pianificazione urbanistica). [2]

 

     Art. 7. (Contributi).

     1. I contributi di cui all'articolo 9 sono concessi agli Enti interessati in misura non superiore al cinquanta per cento dei costi attinenti alla progettazione e alla realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili, dei percorsi pedonali sicuri della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati.

     2. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli erogati dalla legge 208/1991.

     2 bis. Le procedure per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi sono così definite:

     a) l’assegnazione del contributo è effettuata nella fase di inclusione nella graduatoria dei progetti preliminari, corredati dall’atto di inclusione del progetto nel programma annuale o triennale delle opere pubbliche dell’ente proponente;

     b) la conferma del contributo assegnato è subordinata alla presentazione, entro centoventi giorni decorrenti dall’assegnazione del contributo, del progetto esecutivo corredato dal certificato di congruità rispetto al preliminare redatto dall’ente proponente. La mancata presentazione entro il termine della documentazione determina la decadenza dal contributo e dalla graduatoria [3].

     2 ter. La liquidazione del contributo è effettuata quanto al 90 per cento, alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, il restante 10 per cento successivamente al collaudo [4].

 

     Art. 8. (Piano biennale degli interventi).

     1. Gli Enti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di concessione del contributo, corredata da un progetto preliminare dell'intervento da realizzare.

     2. [5].

     3. La Giunta regionale approva entro il 30 luglio di ogni anno il piano di intervento che individua:

     a) i progetti da ammettere a contributo;

     b) la spesa prevista;

     c) la misura dei contributi in conto capitale da assegnare agli Enti locali e agli Enti gestori dei parchi regionali interessati;

     d) la quota di finanziamento da riservare per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.

 

     Art. 9. (Progetti esecutivi).

     1. Gli Enti ammessi a contributi sono tenuti a predisporre il progetto esecutivo e a trasmetterne copia alla Giunta regionale entro il 30 ottobre dell'anno di competenza per permettere la erogazione del contributo.

     2. Per le opere e gli interventi previsti dai progetti esecutivi, l'inserimento nel piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     3. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione dei progetti di cui alla presente legge da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

     4. Nel caso in cui le opere suddette ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

 

     Art. 10. (Noleggio, riparazione e custodia delle biciclette).

     1. Gli Enti locali e gli Enti di gestione dei parchi regionali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, possono assumere iniziative per incentivare le attività di noleggio, riparazione e custodia delle biciclette.

 

     Art. 11. (Cartografia e convenzioni).

     1. La Giunta regionale provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilità ciclistica regionale.

     2. La Regione stipula accordi e convenzioni con le FS SpA e con le Aziende di trasporto pubblico interurbano, per promuovere il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri e altre forme di trasporto volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.

     3. A tal fine la Regione, nell'ambito del fondo regionale dei trasporti, individua ogni anno i fondi per i contributi alle Aziende di trasporto locale che presentano progetti per il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri.

 

     Art. 12. (Partecipazione).

     1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione delle Associazioni ciclistiche giuridicamente riconosciute e rappresentative di ciclisti urbani o di cicloecologisti nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi assunti in conformità alla presente legge.

     2. Le Associazioni ciclistiche di cui al comma 1 coadiuvano gli Enti locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la possibilità di utilizzazione del mezzo ciclistico, proponendo programmi d'intervento e progetti. Le stesse hanno diritto a ricevere dai predetti Enti informazioni sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la spesa di lire 700 milioni.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede: per l'onere di lire 700 milioni, relativo all'anno 1996, quanto a lire 500 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per il detto anno partita 2 dell'elenco 2 e quanto a lire 200 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per il detto anno partita 4 dell'elenco 3.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1, sono iscritte:

     a) per l'anno 1996 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno aventi le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a1) "Contributi ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili", lire 500 milioni;

     a2) "Contributi ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di percorsi pedonali sicuri", lire 200 milioni;

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100201 e 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 500 milioni e 200 milioni.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[2] Modifica le lett. b6), comma 3, art. 16 e c1), comma 1, art. 34 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.