§ 4.7.28 - Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:16/06/1998
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consulta regionale degli utenti e dei consumatori).
Art. 3.  (Nomina e composizione della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori).
Art. 4.  (Registro delle associazioni dei consumatori).
Art. 5.  (Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori).
Art. 6.  (Informazione e formazione dei consumatori).
Art. 7.  (Sportello del consumatore).
Art. 8.  (Analisi a richiesta).
Art. 9.  (Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi).
Art. 10.  (Abrogazione).
Art. 11.  (Disposizione transitoria).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.7.28 - Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15. [1]

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. 25 giugno 1998, n. 49).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate persegue i seguenti obiettivi:

     a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;

     b) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;

     c) promozione e attuazione di iniziative tese alla informazione, formazione ed educazione del consumatore utente;

     d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;

     e) promozione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio economico con la produzione e la distribuzione;

     f) coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici servizi, al fine di una armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli utenti.

 

     Art. 2. (Consulta regionale degli utenti e dei consumatori).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta regionale degli utenti e dei consumatori che:

     a) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento dei consumatori e alla diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori;

     b) esprime pareri per il coordinamento degli interventi degli enti e organismi operanti nella regione in materia di difesa dei consumatori al fine di realizzare un sempre pi adeguato utilizzo delle risorse;

     c) esprime pareri sui programmi di informazione e formazione predisposti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 6;

     d) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi alle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. (Nomina e composizione della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori).

     1. La Consulta regionale degli utenti e dei consumatori è composta:

     a) dall'Assessore regionale al ramo o suo delegato, che la presiede;

     b) dal Dirigente del servizio competente o suo delegato;

     c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 4;

     d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio;

     e) da un rappresentante designato congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM;

     f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;

     g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;

     h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;

     i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;

     j) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;

     k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL.

     2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti e organismi.

     3. Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Ai lavori della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri regionali.

     6. La Consulta entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento con il quale può essere anche prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l'espletamento di particolari attività.

     7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale di qualifica non inferiore all'VIII del servizio regionale competente.

 

     Art. 4. (Registro delle associazioni dei consumatori).

     1. E' istituito presso il servizio regionale competente il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;

     b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;

     c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

     d) svolgere con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;

     e) avere almeno cinquecento soci nella regione e sedi operative in almeno due province della regione.

     2. Per ottenere l'iscrizione le associazioni devono presentare al servizio regionale competente domanda corredata da:

     a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;

     b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;

     c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella regione;

     d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1.

     3. L'iscrizione al registro è disposta con decreto del Dirigente del servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

     4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal registro.

     5. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al comma 1, hanno l'obbligo di presentare al servizio regionale competente una relazione sull'attività svolta e qualora siano intervenute modificazioni anche la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     6. Il Dirigente del servizio regionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale.

 

     Art. 5. (Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori).

     1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 4:

     a) per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime, fino ad un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili;

     b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1.

     2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda.

     3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

     4. La concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata viene recuperata quando:

     a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

     b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

     5. L'inosservanza delle modalità relative all'utilizzazione del contributo comporta l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi successivi. Le diverse destinazioni dei fondi comportano altresì la cancellazione dal registro di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. (Informazione e formazione dei consumatori).

     1. La Giunta regionale approva annualmente ai fini dell'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti un programma di iniziative che sono realizzate direttamente anche in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 4, con le camere di commercio, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.

     2. In particolare la Regione, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.

     3. La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 4, promuove inoltre corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

 

     Art. 7. (Sportello del consumatore).

     1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "sportello del consumatore" allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.

     2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, sulla base di apposita convenzione con la Regione.

     3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire al servizio regionale competente, che lo approva nei successivi quarantacinque giorni, un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.

 

     Art. 8. (Analisi a richiesta).

     1. I servizi delle Aziende sanitarie locali, abilitati a effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche, sono tenuti ad eseguire analisi su richiesta delle associazioni dei consumatori iscritte al registro di cui all'articolo 4.

     2. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori.

     3. Il prelevamento deve essere effettuato dagli organi competenti entro quarantotto ore dalla richiesta e l'analisi effettuata entro il termine massimo di venti giorni dal prelevamento stesso alla presenza degli interessati.

     4. Qualora le Aziende sanitarie locali ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiederne l'effettuazione ad altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

     5. Le Aziende sanitarie locali qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

     6. Del risultato delle analisi deve essere data immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente. Il risultato delle analisi deve essere altresì contestualmente comunicato all'impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.

     7. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi. I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.

     8. Le analisi sono effettuate al prezzo di costo.

 

     Art. 9. (Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi).

     1. L'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, svolta dal servizio commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi ai sensi dell'allegato E della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, consiste in particolare:

     a) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;

     b) individuare i principali canali distributivi dei prodotti alimentari;

     c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi degli enti pubblici o privati che dispongono di idonee strutture tecnico scientifiche;

     d) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale.

     2. Per le analisi e le ricerche possono essere utilizzati i dati forniti e le elaborazioni svolte dalle Camere di commercio, dagli UPICA, dai Comuni, nonché dai servizi regionali.

 

     Art. 10. (Abrogazione).

     1. Le leggi regionali 30 agosto 1986, n. 24 e 10 giugno 1991 n. 14 sono abrogate.

     2. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della l.r. 24/1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Disposizione transitoria).

     1. In sede di prima applicazione le domande per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dall'articolo 5 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge la spesa autorizzata, per l'anno 1998, di lire 350 milioni, risulta già stanziata nel bilancio di previsione per l'anno medesimo, ai capitoli:

     a) 3246101 "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi, per la costituzione e per lo sportello del consumatore" con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;

     b) 3246102 "Spese per la realizzazione di iniziative informative e di convegni nonché l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti" con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;

     c) 3246103 "Contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici" con lo stanziamento di competenza di lire 250 milioni.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio a carico dei corrispondenti capitoli.

     3. La spesa autorizzata con la presente legge per l'anno 1998 è ridotta sulla base degli impegni assunti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 23 giugno 2009, n. 14.