§ 4.5.2 – L.R. 22 giugno 1998, n. 18.
Disciplina delle risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 acque minerali e termali
Data:22/06/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Premessa).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Compiti della Regione).
Art. 4.  (Ambiti territoriali ottimali).
Art. 5.  (Modificazioni degli Ambiti territoriali ottimali).
Art. 6.  (Costituzione dell'Autorità di ambito).
Art. 7.  (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito).
Art. 8.  (Poteri sostitutivi).
Art. 9.  (Competenze dell'Autorità di ambito).
Art. 10.  (Ordinamento dell'Autorità di ambito).
Art. 11.  (Patrimonio).
Art. 12.  (Rapporti fra ambiti).
Art. 13.  (Trasferimento di opere, beni, personale).
Art. 14.  (Controllo sugli atti).
Art. 15.  (Convenzione tipo per la gestione del programma di interventi).
Art. 16.  (Addizionale sui canoni di acqua pubblica).
Art. 17.  (Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque).
Art. 18.  (Opere acquedottistiche).
Art. 19.  (Presentazione dei progetti).
Art. 20.  (Disposizioni transitorie).


§ 4.5.2 – L.R. 22 giugno 1998, n. 18. [1]

Disciplina delle risorse idriche.

(B.U. 25 giugno 1998, n. 49).

 

Art. 1. (Premessa).

     1. La presente legge è emanata in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

     a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;

     b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

     2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994 e dall'articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 3. (Compiti della Regione).

     1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo.

     2. Le funzioni di pianificazione sono esercitate mediante:

     a) delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

     b) disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun Ambito territoriale ottimale;

     c) disciplina delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

     3. Le funzioni di programmazione e indirizzo vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo in sede di adozione e di aggiornamento del piano di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione da parte della Giunta regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali statali e comunitari.

     4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione anche per stralci funzionali:

     a) del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità delle procedure previste dalla legge 183/1989 nonché di programmi specifici per attuare il risparmio idrico;

     b) del piano di risanamento delle acque ivi compresa la disciplina integrativa e di attuazione di tutti gli scarichi idrici ed il programma di attuazione di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

     5. La Giunta regionale valuta:

     a) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti;

     b) lo stato di attuazione del piano dei programmi e dei livelli qualitativi, dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;

     c) le prestazioni dei gestori nei vari Ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo degli stessi, le spese di investimento.

     6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 5, la Giunta regionale provvede a:

     a) fissare gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

     b) svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di cui all'articolo 21 della legge 36/1994.

     7. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

     8. Il Presidente della Giunta regionale indice periodicamente apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle Autorità di ambito e delle Autorità di bacino, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi della presente legge ed in particolare al fine di rendere omogenee le scelte di programmazione e l'azione amministrativa, nonché al fine dell'espletamento della cooperazione con il comitato di vigilanza.

 

     Art. 4. (Ambiti territoriali ottimali).

     1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti Ambiti territoriali ottimali:

     a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;

     b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;

     c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;

     d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Alto Piceno Maceratese;

     e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

     2. I territori dei Comuni ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale sono indicati nell'allegato A della presente legge.

 

     Art. 5. (Modificazioni degli Ambiti territoriali ottimali).

     1. Le delimitazioni degli Ambiti territoriali ottimali possono essere modificate, anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Autorità di Ambito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), per:

     a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

     b) adeguare gli Ambiti alle scelte della pianificazione regionale per una più razionale utilizzazione delle risorse idriche;

     c) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province.

     In caso di istanza degli enti locali, la Giunta propone al Consiglio regionale entro sessanta giorni l'eventuale nuova localizzazione.

     2. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 36/1994, gli Ambiti territoriali ottimali possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'Autorità di ambito interessata. Per i medesimi motivi e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di Ambiti territoriali ottimali delle Regioni confinanti.

 

     Art. 6. (Costituzione dell'Autorità di ambito).

     1. I Comuni e le Province compresi nel territorio di ciascun Ambito territoriale ottimale provvedono:

     a) alla costituzione di un consorzio obbligatorio con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO);

     b) all'organizzazione del servizio integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

     2. I termini per l'adempimento delle incombenze di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fissati rispettivamente in centottanta e trecentosessantacinque giorni, per le fattispecie previste al comma 1, lettere a) e b). Sono comunque fatte salve le gestioni esistenti come previsto dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 10 della legge 36/1994.

     3. L'ATO stabilisce, nella sua prima riunione, la propria sede.

     4. Il Presidente della Provincia in cui risiede la maggioranza della popolazione d'ambito provvede a:

     a) predisporre lo statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo;

     b) stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli enti che costituiscono l'Autorità di ambito;

     c) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organismi dell'Autorità di ambito;

     d) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'esercizio di tali competenze sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito;

     e) chiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento.

 

     Art. 7. (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito).

     1. La Regione, qualora l'ente di cui all'articolo 6, comma 4, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il tempo stabilito, provvede in via sostitutiva, previa diffida, mediante un commissario straordinario.

     2. Questi approva lo statuto e adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.

 

     Art. 8. (Poteri sostitutivi).

     1. Qualora l'assemblea dell'Autorità di ambito vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dallo statuto o da norme di legge, la Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

 

     Art. 9. (Competenze dell'Autorità di ambito).

     1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali [2].

     2. Tali funzioni riguardano in particolare:

     a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario;

     b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;

     c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 142/1990 e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I Comuni compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale e le Autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica;

     e) L'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa acqua vanno privilegiati l'utilizzo di acque di superficie e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;

     f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe prevedendo specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;

     g) l'approvazione della carta dei servizi [3].

     2 bis. Per i territori inclusi nelle Autorità di bacino interregionale istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di ambito promuovono e attuano, con le Autorità di ambito delle altre Province interessate, progetti unitari per la gestione del servizio idrico integrato interessanti tutto il territorio del bacino interregionale [4].

     3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari, fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'Autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

     4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire, previo consenso dell'Autorità di Ambito, altri servizi pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 36/1994.

 

     Art. 10. (Ordinamento dell'Autorità di ambito).

     1. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e in conformità alle disposizioni del presente articolo.

     2. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi sono disciplinati dallo statuto, che prevede maggioranze necessarie per l'approvazione delle decisioni degli organi stessi. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote dell'assemblea per l'approvazione dello statuto medesimo e delle sue modificazioni, del bilancio e del conto consuntivo, del piano degli interventi e del relativo piano finanziario, nonché per la scelta del direttore e del gestore. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.

     3. Lo statuto determina, inoltre, la partecipazione degli enti consorziati alla predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, all'affidamento della gestione e alla tariffa da applicare, nonché l'obbligo per l'Autorità di ambito di assicurare agli utenti informazioni e la loro consultazione in merito alla propria attività.

     4. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia nel cui territorio ricade la maggioranza della popolazione dell'ATO. I Comuni e la Provincia sono rappresentati rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla rispettiva quota di partecipazione.

     5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate:

     a) il sessanta per cento pari alla popolazione residente;

     b) il trentacinque per cento pari alla superficie territoriale.

     L'ulteriore cinque per cento è assegnato alla Provincia.

     6. Ciascuna Autorità di ambito per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture della Provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; può altresì dotarsi di un ufficio di direzione a cui affidare la responsabilità degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal consorzio e di un direttore assunto mediante contratto di diritto pubblico o privato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/1990. La dotazione del personale è definita con pianta organica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A tutte le spese per il funzionamento dell'ATO provvedono gli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

 

     Art. 11. (Patrimonio).

     1. Il patrimonio dell'Autorità di ambito è costituito:

     a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di cui al comma 5 dell'articolo 10;

     b) da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 c c.;

     c) da acquisti, permute, donazioni, lasciti;

     d) da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi;

     e) da ogni diritto che venga devoluto all'Autorità o acquisito dalla stessa;

     f) dalle proprietà e capitali dell'Autorità di ambito.

     2. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o in comodato gratuito.

 

     Art. 12. (Rapporti fra ambiti).

     1. Il Presidente dell'Autorità di ambito, avente competenza prevalente, previo parere dell'Autorità di bacino, promuove la conclusione di un accordo di programma, ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione diretta di più Autorità nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; nel caso di trasferimento di risorse idriche è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

     2. L'accordo di programma prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

     3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.

     4. I rapporti fra soggetti gestori di Ambiti diversi, in modo particolare, quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture sono disciplinati da apposite convenzioni.

 

     Art. 13. (Trasferimento di opere, beni, personale).

     1. Gli enti consorziati con l'approvazione dell'atto costitutivo dell'Autorità di ambito attribuiscono alla stessa la competenza per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato, alla stipula della convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) e all'affidamento in concessione delle opere e dei beni.

     2. Per questi fini, con particolare riguardo alla definizione dei contenuti della convenzione regolante i rapporti fra gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, le Autorità di ambito operano la ricognizione delle opere di adduzione, di captazione, di distribuzione di fognatura e di depurazione esistenti ed effettuano la stima economica delle opere e dei beni relativi ai servizi idrici.

     3. A seguito di tale ricognizione l'Autorità di ambito affida al soggetto gestore del servizio idrico integrato insieme alla gestione del servizio anche le opere e i beni anzidetti i cui oneri sono a carico del gestore medesimo nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

     4. Il personale appartenente alle Amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito, ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature di depurazione delle acque reflue, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato operante nello stesso ambito territoriale ottimale nel quale ricadono detti enti pubblici. Il trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale presso l'ente di provenienza. Per il passaggio dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

     5. Il trasferimento avviene contestualmente all'affidamento del servizio, d'intesa con le Autorità di ambito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; la ricognizione del personale dipendente impiegato nei servizi inerenti il ciclo integrale delle acque ed in servizio di ruolo alla data di approvazione della presente legge sarà effettuata dall'Autorità di ambito contestualmente alla ricognizione delle opere di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Controllo sugli atti).

     1. Per il controllo sugli atti dei consorzi costituiti ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nell'articolo 8 della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.

 

     Art. 15. (Convenzione tipo per la gestione del programma di interventi).

     1. Ogni Autorità di ambito procede, sulla base della convenzione tipo, alla definizione ed alla approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di ambito provvede a:

     a) operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     b) predisporre ed approvare il programma di interventi, articolato su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie, accompagnato dal piano economico e finanziario e dal connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi da tariffa;

     c) definire le procedure e le modalità necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

     3. Con la sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato cessano le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge 36/1994.

     4. Le Autorità di ambito territoriale ottimale possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che rispondano a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso l'Autorità di ambito individua i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio.

     5. L'individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, in modo da garantire l'interesse dell'intero ambito, la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione.

     6. La convenzione di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni; alla scadenza suddetta l'ATO procede alla verifica dell'efficienza della gestione.

 

     Art. 16. (Addizionale sui canoni di acqua pubblica). [5]

     [1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica.

     2. La Regione, con legge di bilancio, stabilisce annualmente la misura dell'addizionale nei limiti fissati dall'articolo 18, comma 4, della legge 36/1994.

     3. L'addizionale è dovuta dal concessionario della derivazione di acqua pubblica ed è versata dallo stesso alla Regione.

     4. La Regione, tramite intese o convenzioni, può provvedere alla riscossione dell'addizionale avvalendosi degli uffici competenti a riscuotere il canone statale di concessione; l'addizionale è riscossa contestualmente e con le stesse modalità del canone statale ed è riservata alla Regione.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo avente denominazione "Proventi derivanti dall'addizionale regionale all'ammontare dei canoni statali di concessione per le utenze di acqua pubblica".

     6. Per l'accertamento e la liquidazione dell'addizionale regionale e per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le norme dello Stato che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

     7. Per la riscossione coattiva dell'addizionale regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.

     8. I proventi dell'addizionale di cui al presente articolo verranno integralmente destinati ad interventi nel campo della tutela e salvaguardia delle risorse idriche ed ambientali.]

 

     Art. 17. (Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo di spesa avente denominazione "Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque" finalizzato:

     a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;

     b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;

     c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

     2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante:

     a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 16;

     b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

 

     Art. 18. (Opere acquedottistiche).

     1. Fino all'entrata a regime della presente legge, le Autorità di ambito in materia di opere relative al ciclo integrato dell'acqua determinano le priorità e presentano alla Regione i relativi progetti per il finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

 

     Art. 19. (Presentazione dei progetti).

     La presentazione dei progetti per il finanziamento di cui agli articoli 17 e 18 può essere effettuata anche da parte degli organismi esistenti e salvaguardati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge 36/1994.

 

     Art. 20. (Disposizioni transitorie).

     1. I vincoli totali o parziali delle risorse idriche di cui all'articolo 1 del d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti sono prorogati sino all'aggiornamento dello stesso e comunque per un periodo di cinque anni dallo loro scadenza.

     2. Qualora i Comuni e le Province non provvedano a costituire il consorzio entro il termine stabilito dal comma 1, alla costituzione provvede in via sostitutiva, previa diffida, la Giunta regionale tramite un Commissario straordinario. Il commissario straordinario approva lo statuto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi del consorzio e cessa le sue funzioni con la nomina del Presidente dell'Autorità di Ambito. Gli oneri conseguenti alla sua attività sono posti a carico dell'Autorità di Ambito.

     3. La Giunta regionale presenta al Consiglio l'eventuale proposta di modifica degli Ambiti territoriali ottimali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le norme di coordinamento delle funzioni amministrative spettanti alle Province, alle Autorità di Bacino ed alle Autorità di Ambito nei settori della difesa del suolo, delle risorse idriche e della bonifica sono contenute nella legge regionale di attuazione della legge 183/1989 e successive modificazioni.

 

 

Allegato A

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 9 giugno 2006, n. 5.