§ 4.4.3 - L.R. 17 dicembre 1999, n. 33.
Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:17/12/1999
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 71/1997).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997).
Art. 6.  (Disposizioni transitorie).
Art. 6 bis.  (Disposizione finale).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.3 - L.R. 17 dicembre 1999, n. 33.

Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive".

(B.U. 23 dicembre 1999, n. 125).

 

     Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997). [2]

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 71/1997). [3]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997).

     1. [4].

     2. - 3. [5].

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997). [6]

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE le nuove autorizzazioni e concessioni relative ad attività estrattive sono regolamentate dalle disposizioni del presente articolo.

     2. Dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori possono presentare al Sindaco del comune interessato domanda di autorizzazione o concessione per tutti i materiali previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 71/1997.

     3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli imprenditori dichiarano:

     a) i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 71/1997 limitatamente alle lettere a), b), c), d), e g);

     b) che il territorio dove si richiede la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997. Tale requisito non è dovuto per gli ampliamenti di cave di calcare massiccio autorizzati che hanno l'intero fronte di scavo attuale con carbonato di calcio con purezza uguale o superiore al 98 per cento;

     c) che sono titolari di una autorizzazione in scadenza o scaduta entro il 31 dicembre 2003 e che non hanno già utilizzato la stessa autorizzazione per l'articolo 25 della l.r. 71/1997 con esiti positivi [7].

     4. Alle domande va allegata la scheda informativa di cui all'allegato B della l.r. 71/1997, debitamente compilata, e il progetto redatto ai sensi degli articoli 9 e 11 della l.r. 71/1997 e corredato della scheda AEVIA.

     5. L'imprenditore in possesso dei requisiti di cui al comma 3 può presentare, per ogni provincia, un progetto per ciascuna tipologia di materiale a condizione che sia già in possesso, nella stessa provincia, di una autorizzazione relativa alla stessa tipologia di materiale richiesta.

     6. Sono consentiti:

     a) ampliamenti di cave nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni del PPAR;

     b) ampliamenti di cave di calcare massiccio, per una sola volta, in attesa dell'adozione di tecniche di coltivazione innovative, anche in deroga al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 solo se l'intero fronte di scavo attuale ha una percentuale di carbonato di calcio con purezza uguale o superiore al 98 per cento, previe adeguate campionature ed analisi chimiche rappresentative di tutto il fronte di cava;

     c) ampliamenti di cave di calcare massiccio, stratificato, materiale detritico, gesso, argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, arenaria e travertino secondo le previsioni di esenzione dell'articolo 60, punto 11, delle NTA del PPAR;

     d) apertura di nuove cave di argilla, aggregati argillosi e sabbiosi, travertino, calcare uso ornamentale e arenaria ai sensi dell'articolo 60, punto 11, delle NTA del PPAR;

     e) apertura di nuove cave di ghiaia e sabbia, conglomerato e materiale detritico nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni del PPAR.

     7. Il progetto deve prevedere quantitativi di materiale utile non superiore ai seguenti:

     a) sabbia e ghiaia mc 100.000

     b) argilla mc 100.000

     c) aggregati argillosi e sabbiosi mc 100.000

     d) conglomerato mc 50.000

     e) calcare massiccio mc 150.000

     f) calcare stratificato mc 150.000

     g) materiale detritico mc 50.000

     h) gesso mc 50.000

     i) calcare uso ornamentale mc 35.000

     l) travertino mc 35.000

     m) arenaria uso ornamentale mc 35.000

     8. Per le cave di calcare non comprese nei commi 6 e 7 possono essere ammesse nuove autorizzazioni e concessioni mirate alla loro completa ricomposizione ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997. Gli interventi possono riguardare cave in attività nelle quali sussistano fronti di scavo non recuperati, o recuperati soltanto in parte e non interessati da processi di rinaturalizzazione. Per gli interventi di cui sopra, possono essere autorizzati quantitativi minimi necessari al completamento del recupero a condizione che i progetti prevedano la completa ricomposizione ambientale delle aree di cava secondo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 71/1997 e la definitiva cessazione dell'attività estrattiva entro un tempo assegnato.

     9. Il Comune dispone la pubblicazione del progetto redatto ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 della l.r. 71/1997, corredato della scheda AEVIA, all'albo pretorio per quindici giorni e garantisce forme adeguate di pubblicità circa il contenuto del progetto con particolare riguardo all'aspetto finale del sito dopo l'escavazione. Nei successivi quindici giorni i soggetti interessati possono presentare osservazioni.

     10. Il responsabile del procedimento comunale:

     a) verifica la completezza della documentazione;

     b) verifica la sussistenza del titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento e accerta se l'imprenditore è titolare di una autorizzazione decaduta ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 71/1997;

     c) accerta la conformità dell'intervento alle prescrizioni del PPAR, al PRG vigente se adeguato al PPAR e al vigente PTC provinciale.

     11. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, integrazione alla documentazione interrompendo i termini dell'istruttoria per trenta giorni.

     12. Il Comune trasmette la domanda e il progetto, con le eventuali osservazioni pervenute, al Presidente della Giunta regionale unitamente al parere favorevole della Giunta comunale.

     13. I progetti che hanno avuto il parere favorevole della Giunta comunale sono esaminati dal CRT, previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 22 della l.r. 71/1997, che valuta l'incidenza AEVIA inferiore allo zero. Il CRT è tenuto ad esprimere il parere sui progetti, entro centoventi giorni dalla data di assegnazione da parte della Giunta regionale.

     14. La Giunta regionale, sulla base del parere del CRT, dichiara la compatibilità paesistico ambientale, ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR, rilascia l'autorizzazione paesistica e si esprime sul d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 entro trenta giorni dal parere del CRT di cui al comma 13.

     15. Il provvedimento della Giunta regionale è trasmesso al Comune che nei successivi trenta giorni provvede al rilascio dell'autorizzazione.

     16. Non vengono adeguati alla procedura del presente articolo tutti i progetti che sono stati avviati con la procedura dell'articolo 25 della l.r. 71/1997, che hanno avuto parere favorevole ai fini della dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ed autorizzazione paesistica e che sono stati inseriti in graduatoria. Il Comune può rilasciare autorizzazioni per quei progetti inseriti in graduatoria che non hanno avuto alcun quantitativo di materiale assegnato dalla Giunta regionale.

     17. I titolari delle attività in essere di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 22 maggio 1980, n. 37, che hanno presentato la domanda al Comune secondo i tempi e le modalità di cui al comma 14 dell'articolo 25 della l.r. 71/1997, debbono presentare il progetto di sistemazione finale dell'area di cava senza ulteriore estrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione. Entro i successivi trenta giorni il Comune trasmette il progetto, corredato del parere della Giunta comunale, all'apposita struttura di cui all'articolo 22 della l.r. 71/1997. La Giunta regionale sulla base del parere del CRT dichiara la compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle NTA del PPAR, rilascia l'autorizzazione paesistica e si esprime sul d.p.r. 128/1959.

     17 bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del PPAE, relativi alle domande pervenute al Comune ai sensi del comma 2, sono conclusi ai sensi del presente articolo [8].

     17 ter. I procedimenti relativi alle domande di valutazione di impatto ambientale e di verifica preliminare concernenti progetti di attività estrattive pervenuti alla Regione prima dell'entrata in vigore del PPAE e non terminati entro tale data, sono conclusi dalla Regione [9].

 

     Art. 6 bis. (Disposizione finale). [10]

     1. Per i progetti di cui al comma 17 ter dell'articolo 6, esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale o che hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale positivo, può essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dei commi 2 e seguenti del medesimo articolo 6 anche dopo l'entrata in vigore del PPAE.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[2] Sostituisce le lettere c), d), h), l) e m), comma 2, art. 6 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[3] Sostituisce il comma 4, art. 12 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[4] Modifica il comma 1, art. 20 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[5] Sostituiscono i commi 4 e 6, art. 20 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 23 della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71.

[7] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 24 luglio 2002, n. 14.

[8] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.