§ 3.8.7 - Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47.
Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:01/08/1997
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità e programmazione degli interventi).
Art. 2.  (Consulta regionale per lo sport).
Art. 3.  (Contributi per l'impiantistica sportiva).
Art. 4.  (Vincolo di destinazione).
Art. 5.  (Fidejussione regionale).
Art. 6.  (Contributi per attività sportive e motorio-ricreative).
Art. 7.  (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione).
Art. 7 bis.  (Regolamento di attuazione).
Art. 7 ter.  (Sanzioni e vigilanza).
Art. 8.  (Attività informativa).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Norme transitorie).
Art. 11.  (Abrogazioni).


§ 3.8.7 - Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. [1]

Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità e programmazione degli interventi).

     1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce:

     a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno;

     b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;

     c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;

     d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

     e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

     f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;

     g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio- ricreativa, anche a tutela degli utenti.

 

     Art. 2. (Consulta regionale per lo sport).

     1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport quale organismo di consultazione e proposta per la Giunta regionale in materia sportiva.

     2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

     b) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;

     c) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;

     d) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno dei Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

     e) quattro rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;

     f) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;

     g) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

     h) un rappresentante dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Urbino designato dall'Istituto stesso;

     i) un rappresentante dell'organo regionale della federazione medico sportiva italiana, designato dallo stesso;

     l) un rappresentante della Federazione regionale diplomato ISEF delle Marche.

     3. La Consulta resta in carica per la stessa durata della legislatura regionale.

     4. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

     5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da personale appartenente al servizio regionale competente in materia di sport, caccia, pesca e tempo libero.

 

     Art. 3. (Contributi per l'impiantistica sportiva).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio- ricreative, da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità nell'ordine:

     a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti in materia e all'abbattimento delle barriere architettoniche:

     b) al completamento, recupero e ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

     c) alla realizzazione di strutture e attrezzature sportive all'aperto;

     d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali associati nelle forme indicate dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali;

     f) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di società a prevalente partecipazione pubblica.

     2. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

     3. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali, nella misura massima del sei per cento della spesa ritenuta ammissibile; la Regione può stipulare convenzioni con istituti di credito.

     4. Le Province, entro il 31 dicembre di ogni anno e contestualmente ai programmi di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi pluriennali nel settore dello sport assieme alle richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali. Le richieste di finanziamento dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province unitamente a quelle di propria competenza [2].

     5. Le richieste di finanziamento debbono indicare la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale richiesto, l'impatto economico-sociale ed ambientale.

     6. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità di finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Alla concessione dei finanziamenti provvede il dirigente del servizio competente in materia di sport, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

     7. I soggetti ammessi a finanziamento decadono dal contributo regionale in caso di mancato inizio dei lavori entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo stesso.

     8. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

 

     Art. 4. (Vincolo di destinazione).

     1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 ammessi a contributo è costituito vincolo di destinazione:

     a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;

     b) per la durata di quindici anni se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto capitale.

     2. Il vincolo di destinazione di cui alla lettera a) del comma 1 è annotato nel contratto di mutuo, quello di cui alla lettera b) è annotato in apposito atto soggetto a registrazione.

     3. Le spese derivanti dalle formalità necessarie per il vincolo di destinazione sono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi.

     4. La cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale qualora sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati dalla data di concessione al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della restituzione.

     5. La Giunta regionale, anche avvalendosi del CONI, può effettuare ispezioni e controlli sugli impianti e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge al fine di riscontrare la rispondenza delle opere realizzate a quelle ammesse a finanziamento e di verificare il mantenimento della loro destinazione d'uso.

 

     Art. 5. (Fidejussione regionale).

     1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.

     2. La concessione della fidejussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;

     b) le società sportive ed i privati richiedenti devono essere muniti di personalità giuridica, dimostrare la situazione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

     3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.

 

     Art. 6. (Contributi per attività sportive e motorio-ricreative).

     1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio- ricreative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:

     a) società sportive dilettantistiche che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport nel rispetto delle norme approvate dal consiglio nazionale del CONI;

     b) scuole elementari e di istruzione di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l'utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

     c) enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale e che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio- ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili;

     d) comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative sulla base di convenzioni che prevedano anche l'uso di dette strutture per attività non agonistiche;

     e) enti locali, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, società sportive ed enti di promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;

     f) enti pubblici, comitati regionali e provinciali del CONI e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici ed operatori.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi [3].

     3. I contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 non possono superare il cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     4. [4].

     5. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, devono contenere la dichiarazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati.

     6. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e d) devono altresì essere corredate dal parere del CONI, quelle presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), dal parere del competente provveditorato agli studi.

     7. I soggetti ammessi a contributo decadono dallo stesso nelle ipotesi seguenti:

     a) per mancata realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dalla data indicata nella domanda di contributo;

     b) per mancata trasmissione della rendicontazione relativa alle spese sostenute entro sei mesi dallo svolgimento dell'iniziativa.

     7 bis. La Regione concede un contributo annuo alla Scuola regionale dello sport del CONI, Comitato regionale Marche, quale sostegno allo svolgimento delle proprie attività [5].

     8. La Giunta regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici, può promuovere iniziative di promozione sportiva, ivi compresi studi e ricerche, nonchè partecipare alle stesse.

     9. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 8 la Regione può avvalersi della Consulta regionale per lo sport.

 

     Art. 7. (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione). [6]

     1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 bis determina, sulla base della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di forma fisica e sportive in genere non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI [7].

     2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i Comuni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

     3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:

     a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 7 bis;

     b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso.

     4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo, ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

     5. I proprietari degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a svolgere la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione prevista al comma 8.

     6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 bis i proprietari degli impianti previsti al comma 5, devono:

     a) adeguarsi alle prescrizioni del regolamento medesimo;

     b) presentare al Comune richiesta di autorizzazione.

     7. Decorso inutilmente il termine previsto di cui al comma 6, in mancanza di autorizzazione, il Comune ordina la cessazione dell'attività.

     8. Il Comune rilascia l'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 7 bis.

     9. Per gli impianti il cui esercizio inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i commi 6, 7 e 8.

 

     Art. 7 bis. (Regolamento di attuazione). [8]

     1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7, comma 1, disciplina in particolare:

     a) i requisiti degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 7, nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;

     b) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;

     c) i casi in cui l'autorizzazione è sospesa o revocata.

 

     Art. 7 ter. (Sanzioni e vigilanza). [9]

     1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'articolo 7 senza autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltreché alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva si applica una sanzione da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

     2. La vigilanza e il controllo e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni.

 

     Art. 8. (Attività informativa).

     1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti attività sportive.

     2. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1997, la complessiva spesa di lire 1.650.000.000.

     2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3 è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 800 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 una spesa complessiva di lire 16.000 milioni, con attivazione di investimento per circa 13.500 milioni.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

     a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dall'abrogazione della l.r. 31 maggio 1980, n. 46, stanziate nel bilancio di previsione per l'anno 1996 a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa;

     b) per le finalità di cui al comma 2 mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6300293 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 6 sono iscritte:

     a) per l'anno 1997:

     1) per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle società sportive dilettantistiche e riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i criteri di avviamento allo sport";

     2) per le attività sportive previste dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi";

     3) per le attività indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione di seguito indicata: "Contributi a favore degli enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili";

     4) per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle strutture operative";

     5) per le manifestazioni indicate dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore di enti locali, società sportive ed enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale,

nazionale ed internazionale";

     6) per le finalità indicate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore di enti pubblici, privati, di promozione e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori";

     7) per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Somme per la realizzazione da parte della Regione, direttamente od in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri, di iniziative di promozione sportiva compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione e scambi internazionali";

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti in relazione all'entità degli stanziamenti che saranno stabiliti con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

     5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

 

     Art. 10. (Norme transitorie).

     1. Per l'anno 1997 sono confermati i tempi, i criteri e le modalità previsti dalla l.r. 31 maggio 1980, n. 46.

     2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui agli articoli 3 e 6.

     3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le l.r. 31 maggio 1980, n. 46; 22 aprile 1988, n. 13 e 17 luglio 1991, n. 18.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2001, n. 23.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2001, n. 23.

[5] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2001, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 23.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 23.