§ 3.8.4 - Legge Regionale del 23 gennaio 1992 n. 9.
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:23/01/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Domande.
Art. 4.  Concessione ed erogazione.
Art. 5.  Interventi di adeguamenti.
Art. 6.  (Domande).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.8.4 - Legge Regionale del 23 gennaio 1992 n. 9. [1]

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.

(B.U. 3 febbraio 1992, n. 11).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

     2. Alle società, associazioni, federazioni sportive è riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

     3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. I contributi sono concessi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalità:

     a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;

     b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;

     c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;

     d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

     2. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le società e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI.

     3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

 

     Art. 3. Domande.

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono inviate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno [2].

     2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:

     a) istanza della società o associazioni con la quale si richiede il contributo;

     b) atto costitutivo della società o associazione;

     c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'handicap;

     d) parere favorevole dell'organo federale competente;

     e) [3].

     3. Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.

     4. Nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Concessione ed erogazione.

     1. I contributi di cui al precedente articolo 3 sono concessi con deliberazione della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri per l'ammissione delle domande, l'assegnazione e l'erogazione dei medesimi contributi.

 

     Art. 5. Interventi di adeguamenti.

     1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili, nella misura e per la durata stabilita dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

     3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purchè gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili.

     4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

     5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento della barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

 

     Art. 6. (Domande). [4]

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Sindaco del Comune interessato fa pervenire alla Provincia, anche per le strutture private, la domanda per l'accesso ai contributi per l'impiantistica sportiva di cui al programma pluriennale provinciale.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi). [5]

     1. Il finanziamento delle opere di cui all'articolo 6 assume priorità sugli altri investimenti in materia di impiantistica sportiva e segue le modalità definite dalla legislazione vigente.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 è riservata una quota pari al 5% delle disponibilità recate dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

     a) per gli anni 1992 e 1993 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1991/1993 all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti di cui alla partita 153;

     b) per gli anni successivi, mediante impiego dei proventi dei tributi regionali.

     4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 sono iscritte a carico di apposito capitolo 4122105 da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi alle società sportive operanti nelle attività riconosciute dal CONI e che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva".

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 27.

[2] Comma così sostituito dall'art. 78 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[3] Lettera abrogata dall'art. 78 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.