§ 3.7.28 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 18.
Celebrazione del IV centenario della morte di Guidobaldo Del Monte.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:15/12/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato promotore per le celebrazioni del IV Centenario della morte di Guidobaldo del Monte.
Art. 3.  Funzioni del comitato promotore.
Art. 4.  Finanziamento e obbligo di rendicontazione.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.7.28 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 18. [1]

Celebrazione del IV centenario della morte di Guidobaldo Del Monte.

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 124).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nella ricorrenza del IV centenario della morte di Guidobaldo del Monte, promuove un programma di iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della personalità e dell'opera dello scienziato, nonché dell'ambiente e del tempo in cui visse.

 

     Art. 2. Comitato promotore per le celebrazioni del IV Centenario della morte di Guidobaldo del Monte.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il "comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della morte dello scienziato Guidobaldo del Monte".

     2. Il comitato, che ha sede presso il Municipio di Mombaroccio, è così composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato che lo presiede;

     b) da tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio;

     c) dal Presidente della Provincia o suo delegato;

     d) dal Sindaco di Mombaroccio o da un assessore da lui delegato;

     e) da tre Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di Mombaroccio;

     f) dal Presidente della Proloco di Mombaroccio;

     g) dal Soprintendente ai beni artistici e storici.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del comitato promotore.

 

     Art. 3. Funzioni del comitato promotore.

     1. Il comitato promotore provvede, nella prima seduta, alla nomina di un comitato scientifico composto da quattro studiosi, anche locali, dello scienziato e del suo tempo, indicati da soggetti locali che hanno contribuito all'elaborazione del progetto. Il comitato scientifico ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione del programma di iniziative, di cui all'articolo 1, e di svolgere la relativa opera di consulenza.

     2. Il comitato promotore, di cui all'articolo 2, promuove:

     a) conferenze, convegni, pubblicazioni su Guidobaldo del Monte, sulla sua opera, sull'ambiente storico in cui operò;

     b) mostra sulla vita e sulle opere dello scienziato;

     c) un laboratorio che riproduca gli esperimenti di Galileo Galilei e Guidobaldo del Monte;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

     3. All'organizzazione ed all'attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato promotore e da quello scientifico provvede un ufficio di segreteria.

     4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la Giunta comunale di Mombaroccio d'intesa con la Giunta regionale.

     5. Il comitato promotore e quello scientifico concludono i lavori entro l'anno 2007.

 

     Art. 4. Finanziamento e obbligo di rendicontazione.

     1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalità di attuazione.

     2. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi messi a disposizione dagli enti promotori e con il contributo degli enti locali e di altri organismi interessati alle iniziative.

     3. Il comitato promotore trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documentato rendiconto della spesa sostenuta con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 20.000,00.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della proiezione, per l'anno 2007, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2006/2008 a carico dell'UPB 1.02.02.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2007, nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.