§ 3.7.26 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 26.
Istituzione della "Giornata delle Marche"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:01/12/2005
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Onorificenza)
Art. 3.  (Modalità organizzative)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.7.26 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 26.

Istituzione della "Giornata delle Marche"

(B.U. 7 dicembre 2005, n. 108).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. È istituita la "Giornata delle Marche" la cui celebrazione si tiene il 10 dicembre di ogni anno, quale solenne ricorrenza per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana e rafforzarne la conoscenza e l'appartenenza.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e attua:

     a) l'organizzazione di convegni, manifestazioni e seminari;

     b) iniziative culturali, editoriali e di carattere didattico;

     c) ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il con-seguimento delle finalità di cui alla presente legge.

     3. L'intervento regionale è prioritariamente rivolto al mondo scolastico e giovanile.

 

     Art. 2. (Onorificenza)

     1. Nell'ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l'onorificenza denominata "Picchio d'oro" al fine di dare adeguato riconoscimento ad istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive.

     2. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale e consegnata nel corso di una cerimonia pubblica.

     3. Per la scelta dei soggetti proposti a ricevere l'onorificenza viene istituita un'apposita commissione, composta da cinque Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, che avrà il compito di indicare annualmente al Presidente della Giunta regionale i nominativi prescelti. Per l'espletamento di tale mandato non è previsto alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale. La commissione ha la durata della legislatura.

 

     Art. 3. (Modalità organizzative)

     1. La Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, determina annualmente le iniziative e le risorse finanziarie di cui alla presente legge e ne stabilisce le modalità organizzative.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

     1. L'ammontare del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è stabilito annualmente con legge finanziaria.

     2. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00.

     3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo 5.31.01.106 del bilancio di previsione per l'anno 2005.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.