§ 3.7.25 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 4.
Celebrazione del V centenario dell’Università di Urbino.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:01/02/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma di iniziative).
Art. 3.  (Comitato promotore per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell’Università di Urbino).
Art. 4.  (Commissione tecnico-scientifica).
Art. 5.  (Attuazione del programma di iniziative).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.7.25 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 4. [1]

Celebrazione del V centenario dell’Università di Urbino.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nella ricorrenza del V centenario della fondazione dell’Università degli studi di Urbino, d’intesa con la stessa università, promuove un programma di iniziative da realizzarsi negli anni 2005 e 2006.

 

     Art. 2. (Programma di iniziative).

     1. Il programma di iniziative, di cui all’articolo 1, prevede le seguenti attività:

     a) la promozione di seminari, congressi, convegni di studio e attività editoriali organizzati dall’Università di Urbino anche in collaborazione con altre università, istituti di cultura superiore, enti pubblici e privati ed istituzioni culturali;

     b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell’Università di Urbino e la loro divulgazione, anche attraverso l’allestimento di mostre, finalizzati alla valorizzazione del ruolo scientifico dell’università;

     c) la pubblicazione da parte dell’Università di Urbino di lavori scientifici di docenti e ricercatori, anche in collaborazione con studiosi di altre università, presentati negli anni 2005 e 2006, proposti dalla commissione tecnico- scientifica di cui all’articolo 4;

     d) l’assegnazione di borse di studio a favore di laureati presso l’università di Urbino negli anni 2005 e 2006, proposte dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’articolo 4;

     e) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3. (Comitato promotore per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell’Università di Urbino).

     1. Per la predisposizione del programma di cui all’articolo 2 è costituito il comitato promotore regionale per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell’Università di Urbino.

     2. Il comitato promotore, che ha sede presso l’Università di Urbino, è così composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

     b) da due Consiglieri regionali;

     c) dal Rettore dell’Università di Urbino o suo delegato;

     d) dal Sindaco del Comune di Urbino o da un assessore delegato;

     e) dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato;

     f) dal Presidente dell’ERSU di Urbino o suo delegato;

     g) da un rappresentante degli studenti designato dal consiglio di amministrazione dell’università.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato promotore.

 

     Art. 4. (Commissione tecnico-scientifica).

     1. Il comitato promotore, di cui all’articolo 3, per la predisposizione del programma di interventi, di cui all’articolo 2, si avvale di una commissione tecnico-scientifica, costituita dall’Università di Urbino.

     2. La commissione è composta da cinque esperti docenti universitari, rappresentanti di entrambi i sessi, nominati dal consiglio di amministrazione dell’Università di Urbino.

     3. La commissione si dota di un regolamento interno di funzionamento.

 

     Art. 5. (Attuazione del programma di iniziative).

     1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica, approva il programma delle iniziative di cui all’articolo 2 e correlate modalità di attuazione.

     2. L’Università degli studi di Urbino provvede all’attuazione del programma delle iniziative di cui all’articolo 2 e trasmette alla Giunta regionale, annualmente, una relazione illustrativa delle attività svolte ed il rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali.

     3. Il comitato promotore e la commissione tecnico- scientifica concludono i lavori entro il 2006.

     4. Per la realizzazione del programma delle iniziative possono concorrere, oltre alla Regione, l’Università di Urbino, nonché altri enti pubblici e privati interessati alle iniziative.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, rispettivamente la spesa di euro 30.000,00 e 70.000,00.

     2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l’anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l’anno 2005, partita 1 dell’elenco 1; per l’anno 2006 mediante impiego della proiezione per il detto anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2005/2007, nell’UPB 2.08.01, partita 1 dell’elenco 1.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2005 nell’UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.