§ 3.3.18 - L.R. 3 giugno 2003, n. 10.
Intervento regionale in favore dell’Associazione per la formazione al giornalismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:03/06/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributo regionale).
Art. 3.  (Revoca del contributo).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.3.18 - L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Intervento regionale in favore dell’Associazione per la formazione al giornalismo.

(B.U. 12 giugno 2003, n. 51).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove il diritto all’informazione dei soggetti residenti nel proprio territorio, assicurando un’adeguata formazione professionale dei giornalisti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo annuale all’“Associazione per la formazione al giornalismo”, costituita dall’Università degli studi di Urbino e dall’Ordine dei giornalisti delle Marche, con sede in Urbino.

 

     Art. 2. (Contributo regionale).

     1. Il contributo annuale di cui all’articolo 1 è concesso per iniziative volte alla formazione professionale nel giornalismo.

     2. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione del contributo previsto al comma 1 assicurando che, sull’utilizzo dei fondi regionali, l’Associazione per la formazione al giornalismo presenti annualmente una dettagliata relazione.

     3. L’erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell’Associazione volta a prevedere la presenza di due rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Revoca del contributo).

     1. I contributi concessi sono revocati e le somme liquidate sono recuperate nel caso in cui l’Associazione per la formazione al giornalismo non presenti la relazione prevista all’articolo 2.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di euro 875.000,00. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l’anno 2003 mediante impiego delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01, partita 1 del bilancio del detto anno.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese, di cui al comma 1, sono iscritte, per l’anno 2003, nell’UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 875.000,00.