§ 3.3.11 - Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 31.
Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:10/08/1998
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Inquadramento del personale della l.r. 28 marzo 1990, n. 18).
Art. 2.  (Personale a tempo indeterminato).
Art. 3.  (Dotazione numerica del personale della formazione professionale).
Art. 4.  (Assegnazione del personale ad altri servizi).
Art. 5.  (Modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale).
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 16/1990).
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 2/1996).
Art. 8.  (Disposizioni varie).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Abrogazioni).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.3.11 - Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 31.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 199O, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2.

(B.U. 20 agosto 1998, n. 71).

 

Art. 1. (Inquadramento del personale della l.r. 28 marzo 1990, n. 18).

     1. Il personale del ruolo regionale speciale ad esaurimento di cui alla l.r. 28 marzo 1990, n. 18, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.

 

     Art. 2. (Personale a tempo indeterminato).

     1. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato funzionalmente alle Province per le funzioni delegate in materia di formazione professionale, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.

     2. L'inquadramento nella dotazione organica del personale regionale è disposto dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Dotazione numerica del personale della formazione professionale).

     1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa intesa con le Amministrazioni provinciali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina:

     a) la dotazione numerica del personale di cui agli articoli 1 e 2 nonché del personale operante nella formazione professionale e già appartenente al ruolo unico regionale, necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui alle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, ripartita per profili professionali e qualifiche funzionali;

     b) i criteri per la copertura della dotazione numerica di cui alla lettera a) i quali prevedano in particolare la preventiva partecipazione del personale ai corsi di riqualificazione finalizzati all'acquisizione delle competenze relative ai profili professionali individuati ferma restando la qualifica professionale posseduta;

     c) l'assegnazione funzionale agli Enti delegati del personale necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di formazione professionale.

 

     Art. 4. (Assegnazione del personale ad altri servizi).

     1. Ove per effetto della determinazione della dotazione numerica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si verifichi una riduzione di posti necessari allo svolgimento dell'attività di formazione professionale, il restante personale viene assegnato ad altri servizi della Regione.

 

     Art. 5. (Modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale).

     1. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 viene inquadrato nel ruolo unico regionale con il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.

     2. Eventuali differenze tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico della qualifica di inquadramento verranno riassorbite in sede di futuri miglioramenti di qualifica previsti dai CCNL o in sede di passaggio di livello.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 16/1990). [1]

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 2/1996). [2]

 

     Art. 8. (Disposizioni varie).

     1. Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste in corsi finanziati o autorizzati che non prevedono l'effettuazione degli esami di qualifica viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell'Ente delegato, della scuola regionale o dell'organismo privato a seconda della struttura che abbia materialmente gestito il corso. I certificati vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e vengono controfirmati dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato quale formale autorizzazione al rilascio.

     2. In conformità alla vigente normativa gli attestati di qualifica o di specializzazione vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e da questa inviati all'Ente delegato, il quale, espletata una verifica sulla base degli elementi contenuti nel verbale d'esame, dispone per il definitivo rilascio.

     3. Al consiglio di amministrazione delle scuole regionali di formazione professionale compete unicamente la potestà di indirizzo e controllo didattico amministrativo.

     4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a:

     a) proposte di bilancio preventivo e consuntivo della scuola da trasmettere all'Ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo o solare di riferimento;

     b) proposte di attività formative da inoltrare all'ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo di riferimento;

     c) gite di studio degli allievi proposte dagli organi dei docenti;

     d) regolamento per lo svolgimento delle assemblee degli allievi e delle attività culturali, sociali e sportive degli stessi;

     e) regolamento interno per il proprio funzionamento;

     f) ratifica di provvedimenti d'urgenza adottati dal direttore della scuola;

     g) quant'altro possa attenere al miglioramento dell'attività formativa da svolgersi presso la scuola.

     5. Il direttore è responsabile della scuola e del personale assegnato funzionalmente, sulla base delle vigenti normative e svolge i seguenti compiti:

     a) coordina l'attività formativa approvata dall'Ente delegato;

     b) è responsabile delle gestioni amministrative e contabili della scuola;

     c) firma i mandati di pagamento, le reversali di incasso;

     d) adotta il piano di utilizzo del personale docente e non docente; per il personale docente deve essere sentito il collegio dei docenti;

     e) provvede con propri atti all'acquisto ed alla alienazione di attrezzature, di materiali didattici e di quant'altro necessario al funzionamento della scuola, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Ente delegato, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento regionale 15 ottobre 1996, n. 44. Nei casi d'urgenza può adottare provvedimenti che comportino una spesa superiore ai limiti indicati dal regolamento 44/1996; in tal caso l'atto va sottoposto alla ratifica del consiglio di amministrazione;

     f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi su proposta degli organi dei docenti;

     g) è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 marzo 1983 n. 93 per tutto il personale in servizio presso la scuola;

     h) segnala all'Ente delegato eventuali comportamenti indebiti o infrazioni commesse dal personale della scuola, e può proporre allo stesso Ente l'adozione di provvedimenti disciplinari;

     i) promuove contatti con le famiglie, gli operatori socio educativi, le forze sociali, le aziende e gli Enti locali;

     l) coordina l'attività didattica del personale docente;

     m) redige il programma di utilizzazione del personale docente, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'Ente delegato;

     n) predispone il piano settimanale delle sostituzioni degli insegnanti temporaneamente assenti;

     o) convoca le riunioni e presiede il consiglio dei docenti;

     p) presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere;

     q) delibera in tutte le materie che non siano di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione;

     r) può rappresentare l'Ente delegato in Commissione d'esame e in gruppi di lavoro provinciali e regionali.

     6. Il direttore della scuola trasmette copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione all'Ente delegato entro dieci giorni dalla loro adozione.

     7. I provvedimenti di competenza del direttore vengono trasmessi all'Ente delegato e al consiglio di amministrazione della scuola entro cinque giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. Fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nel ruolo unico regionale e di quanto previsto dall'articolo 3, il personale operante nella formazione professionale viene utilizzato con apposito decreto del Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 10. (Abrogazioni).

     1. La l.r. 18/1990 è abrogata.

     2. Sono abrogate le seguenti norme della l.r. 16/1990:

     a) lettera g) del comma 1 dell'articolo 7;

     b) comma 4 dell'articolo 11;

     c) lettera e) del comma 1 dell'articolo 24;

     d) comma 3 dell'articolo 24;

     e) commi 3 e 4 dell'articolo 28;

     f) commi 1 e 3 dell'articolo 30.

     3. Sono abrogate le seguenti norme del regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33:

     a) articolo 11;

     b) articolo 14;

     c) comma 2 dell'articolo 16;

     d) articolo 19.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce gli articoli 12, 23 e 25 della L.R. 26 marzo 1990, n. 16.

[2] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 3, i commi 2 e 3 dell'art. 5, il comma 3 dell'art. 6, l'art. 7, il comma 1 dell'art. 8 e il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 18 gennaio 1996, n. 2. Modifica inoltre il comma 6 dell'art. 5 della medesima L.R. n. 2/1996.