§ 3.2.106 - L.R. 11 novembre 2008, n. 31.
Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/11/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)
Art. 3.  (Protocolli d’intesa)
Art. 4.  (Concessione dei contributi)
Art. 5.  (Concessione di beni mobili ed immobili)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 7.  (Norma transitoria e finale)
Art. 8.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.2.106 - L.R. 11 novembre 2008, n. 31.

Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari.

(B.U. 20 novembre 2008, n. 108)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall’ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori, nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con le famiglie, la promozione, l’integrazione, l’interculturalità, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

 

     Art. 2. (Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 206/2003, il ruolo delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi finalizzati alla promozione, all’accompagnamento e al supporto della crescita armonica degli adolescenti e dei giovani anche al fine di prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile o giovanile.

 

     Art. 3. (Protocolli d’intesa)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa con:

a) la Regione ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;

b) i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

 

     Art. 4. (Concessione dei contributi)

1. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’articolo 3, la Regione assegna finanziamenti ai soggetti sottoscrittori dei medesimi protocolli, per la concessione di contributi ai soggetti indicati all’articolo 1, comma 2, che a tal fine presentano specifici progetti [1].

2. In particolare i progetti riguardano:

a) la formazione degli operatori;

b) lo svolgimento di ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d’intervento, soprattutto a carattere innovativo;

c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità;

c bis) il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 [2].

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nelle politiche giovanili ed educative, individua i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la relativa rendicontazione, tenendo conto della pianificazione degli ambiti territoriali sociali e sulla base dei contenuti dei protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’articolo 3.

 

     Art. 5. (Concessione di beni mobili ed immobili)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, gli Enti locali, le Comunità montane e le Aziende sanitarie delle Marche possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d’intesa di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 450.000,00. Per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell’UPB 2.08.01, elenco 1, partita 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008 nell’UPB 5.30.07, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale per l’anno 2008 e seguenti.

 

     Art. 7. (Norma transitoria e finale) [3]

[1. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto dei finanziamenti ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali è effettuato utilizzando i criteri per il riparto del fondo unico delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2008.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4.]

 

     Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.