§ 3.1.65 - Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7.
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:14/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.1.65 - Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7.

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica.

(B.U. 24 febbraio 2000, n. 19).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini marchigiani che necessitano di trattamenti iperbarici il cui onere non è posto, sulla base della normativa vigente, a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. Sono rimborsate ai cittadini iscritti negli elenchi delle Aziende unità sanitarie locali marchigiane le spese per i trattamenti di medicina iperbarica prescritti dal medico specialista. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia sanitaria regionale, definisce con apposito atto le patologie rimborsabili.

     2. I rimborsi di cui al comma 1 sono corrisposti nella misura del 50 per cento della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dei contributi).

     1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso o dei suoi eredi corredata della certificazione del medico specialista contenente il numero dei trattamenti da effettuare e della documentazione relativa alle spese sostenute.

     2. La Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari sulla base di apposita richiesta di fabbisogno presentata dall'Azienda unità sanitaria locale.

     3. Le modalità di presentazione delle domande di rimborso e di erogazione dei contributi agli assistiti sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1999/2001 a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, quota parte della proiezione per il detto anno di cui alla partita 1 dell'elenco n. 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Assegnazioni alle Aziende unità sanitarie locali per i contributi relativi ai trattamenti iperbarici" lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.