§ 2.5.16 - Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 38.
Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:30/06/1997
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]


§ 2.5.16 - Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 38.

Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", e della tabella B della Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23 "Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20"Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di Commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione Regionale".

(B.U. 10 luglio 1997, n. 41).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi, con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.

 

 


[1] Integra l'art. 9 della L.R. 3 ottobre 1991, n. 32.

[2] Modifica la tabella della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.