§ 2.3.27 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20.
Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:20/02/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Composizione).
Art. 3.  Funzionamento.
Art. 4.  Sede.
Art. 5.  Incompatibilità.
Art. 6.  Rimborsi.
Art. 7.  Riconoscimento.
Art. 8.  Finanziamento.


§ 2.3.27 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20.

Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali. [1]

(B.U. 28 febbraio 1994, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione, in armonia con le indicazioni del proprio statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un Comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle Associazioni ANCI (Associazione nazionale Comuni d'italia), UPI (Unione Province italiane), UNCEM (Unione nazionale Comunità montane ed Enti montani), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e Lega delle autonomie locali

 

     Art. 2. (Composizione). [3]

     1. Il Comitato d'intesa è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante dell'AICCRE e un rappresentante della Lega delle autonomie locali, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali.

 

     Art. 3. Funzionamento.

     1. Il comitato d'intesa è convocato dal presidente della giunta regionale:

     a) almeno tre volte all'anno;

     b) per gli atti fondamentali d'interesse degli enti locali;

     c) su richiesta scritta di una delle associazioni degli enti locali entro quindici giorni dalla data della medesima.

 

     Art. 4. Sede.

     1. Il comitato d'intesa, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto organizzativo, del personale e di locali che saranno messi a disposizione dalla giunta regionale.

 

     Art. 5. Incompatibilità. [4]

 

     Art. 6. Rimborsi.

     1. L'attività di componente del comitato d'intesa è a titolo gratuito.

     2. Il rimborso delle spese di accesso è a carico dell'ente di appartenenza.

 

     Art. 7. Riconoscimento.

     1. La Regione riconosce la funzione di rilevante interesse delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali.

     2. In sede di approvazione del bilancio, la Regione, al fine della valorizzazione delle autonomie locali, determina il contributo annuale da assegnare alle sezioni o articolazioni regionali delle associazioni di cui all'articolo 1.

 

     Art. 8. Finanziamento.

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 5 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 1330104.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per l'anno 1995 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi alle associazioni degli enti locali" lire 5 milioni.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 9 gennaio 1997, n. 7.