§ 2.3.5 - Legge Regionale del 10 marzo 1981 n. 6.
Istituzione dei ruoli nominativi della Regione Marche del personale di servizio sanitario regionale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:10/03/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Ruoli nominativi regionali.
Art. 2.  Elenco degli enti.
Art. 3.  Requisiti per l'inclusione negli elenchi.
Art. 4.  Istruttoria degli elenchi.
Art. 5.  Provvedimenti in caso di inadempienza.
Art. 6.  Iscrizione nei ruoli nominativi regionali.
Art. 7.  Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.
Art. 8.  Personale non di ruolo.
Art. 9.  Personale degli enti mutualistici comandato in Regione.
Art. 10.  Aggiornamento ruoli.
Art. 11.  Ricorsi.
Art. 12.  Utilizzo provvisorio del personale.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.5 - Legge Regionale del 10 marzo 1981 n. 6. [1]

     Istituzione dei ruoli nominativi della Regione Marche del personale di servizio sanitario regionale [2].

 

Art. 1. Ruoli nominativi regionali.

     I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con la presente legge, in conformità di quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 2. Elenco degli enti.

     Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima, nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art, 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

     a) enti ospedalieri;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico- sanitari;

     d) provincie, limitatamente agli uffici, presidi o servizi igienico- sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura e a presidi sanitari extra-ospedalieri;

     e) comuni, limitatamente agli uffici, presidi o servizi igienico- sanitari comunque denominati e a qualunque altro presidio sanitario extra- ospedaliero o servizio sanitario trasferito.

 

     Art. 3. Requisiti per l'inclusione negli elenchi.

     Gli elenchi nominativi sono formati secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 e a seguito di atto formale

dell'amministrazione di appartenenza, ai servizi sanitari trasferiti o assegnati ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato, entro la data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

     c) per il personale di ruolo dipendente dagli enti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

     d) per il personale di ruolo dipendente dalle province e dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione, risultante da atto formale dell'amministrazione di appartenenza, presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

     Il personale degli ospedali in servizio presso le farmacie aperte al pubblico è iscritto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

     Gli elenchi di cui al primo comma, corredati per ogni dipendente dai dati previsti nella allegata tabella, aggiornata annualmente dalla giunta regionale, e sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, sono trasmessi alla giunta regionale.

     Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi, devono essere altresì comunicate le variazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dal primo comma, lettera b) del presente articolo, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

     Gli adempimenti previsti dall'art. 2 e dai precedenti comma sono effettuati dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) per il personale degli enti le cui funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano ad esse trasferite.

 

     Art. 4. Istruttoria degli elenchi.

     Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati cura la redazione degli elenchi e ne dà pubblicità mediante affissione, per quindici giorni, all'albo dell'ente o in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

     Entro i quindici giorni successivi chiunque vi abbia interesse può chiedere al presidente o al legale rappresentante dell'ente che ha redatto l'elenco di apportarvi modifiche.

     L'ente, con formale procedimento deliberativo, nei successivi quindici giorni provvede motivatamente sulle predette richieste, approva l'elenco definitivo ed entro lo stesso termine inoltra il provvedimento stesso all'organo di controllo competente unitamente alle richieste di modifiche pervenute; la deliberazione di approvazione dell'elenco definitivo è trasmesso dall'ente entro dieci giorni dalla sua esecutività alla giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.

 

     Art. 5. Provvedimenti in caso di inadempienza.

     Nel caso di inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale provvede alla nomina del commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli artt. 3 e 4 della presente legge.

 

     Art. 6. Iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

     La giunta regionale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e sentita la competente commissione consiliare, delibera l'iscrizione del personale compreso negli elenchi di cui all'art. 3 - salvo quanto previsto al successivo art. 9 - nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità con i criteri e con le modalità fissate dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'iscrizione del personale di cui al precedente comma e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione qualora successiva.

 

     Art. 7. Altro personale avente titolo alla prima iscrizione.

     Con deliberazione della giunta regionale, verificate le condizioni previste dalle specifiche norme sottoindicate dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e sentita la competente commissione consiliare, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale il personale di ruolo appresso indicato:

     a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67) - salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

     b) personale dipendente, alla data del 1 dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti di enti ospedalieri, di cui all'art. 40 della L. 12 gennaio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67);

     c) personale della C.R.I. (primo e secondo comma dell'art. 70 e secondo comma dell'art. 24 ter della L. 29 febbraio 1980, n. 33).

     d) personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e della Associazione Nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

     e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);

     f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42)

     g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali - salvo quanto previsto al successivo art. 9 (secondo comma dell'art. 67);

     h) personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni ed altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'art. 68);

     i) personale tecnico-sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (secondo comma dell'art. 68);

     l) personale regionale in servizio presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale - salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

     m) il personale che abbia superato i concorsi riservati di cui all'art. 67 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e all'art. 24 ter della L. 29 febbraio 1980, n. 33.

     Per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo, le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3 e nei termini stabiliti all'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere a), b), c), d), e), f) ed m), del presente articolo e nel successivo articolo.

     Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dai servizi per qualsiasi causa.

     Gli adempimenti previsti dai precedenti comma sono effettuati dalle unità sanitarie locali per il personale degli enti le cui funzioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano ad esse trasferite.

 

     Art. 8. Personale non di ruolo.

     Il personale non di ruolo è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 9. Personale degli enti mutualistici comandato in Regione.

     Il personale comandato alla Regione ai sensi della L. 17 agosto 1974, n. 386 è inquadrato nel ruolo organico del personale regionale con le modalità da stabilire con apposita legge regionale.

     Con la stessa legge regionale è stabilito il termine entro il quale il personale comandato può optare per l'iscrizione nei ruoli nominativi istituiti con la presente legge.

     L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

     Il personale di ruolo dipendente dalla Regione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, salvo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolga domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

     I medici e i veterinari provinciali inquadrati nel ruolo organico del personale regionale sono iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, salvo diversa determinazione della giunta regionale, da adottarsi, per motivate esigenze di servizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Aggiornamento ruoli.

     Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

     I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono predisposti, secondo la situazione al 1° gennaio di ogni anno e sentita la commissione consiliare competente per materia, con deliberazione della giunta regionale e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione entro il 31 marzo dell'anno stesso.

 

     Art. 11. Ricorsi.

     Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

     Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 12. Utilizzo provvisorio del personale.

     La giunta regionale nella prima fase di costituzione delle unità sanitarie locali, al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi, nel rispetto del secondo comma dell'art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emana direttive per l'utilizzazione provvisoria del personale presso le unità sanitarie locali.

     La definitiva assegnazione alle Unità Sanitarie Locali dopo l'approvazione delle rispettive piante organiche sarà disposta secondo quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     La deliberazione della giunta regionale, per l'anno 1981, relativa ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale è trasmessa al consiglio regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[2] Modificata dalla L.R. 10 marzo 1981 n. 7. Pubblicata nel B.U. n. 23 del 11 marzo 1981 e nella G.U. n. 127 del 1981.