§ 2.2.46 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25.
Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:03/04/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Norme di funzionamento).
Art. 3.  (Segretario).
Art. 4.  (Comitato tecnico).
Art. 5.  (Segreteria tecnico-operativa).
Art. 6.  (Oneri).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Disposizioni finali).


§ 2.2.46 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia.

(B.U. 13 aprile 2000, n. 41).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge dà attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di bacino interregionale del Conca e del Marecchia, approvata dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991, dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991 e dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26 novembre 1991.

 

     Art. 2. (Norme di funzionamento).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge 183/1989, di consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico- professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.

     2. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, l'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dei comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 183/1989, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:

     a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

     b) il programma delle spese di funzionamento dell'Autorità di bacino.

     4. La Giunta della Regione Marche e la Giunta della Regione Emilia Romagna, ciascuna per la propria quota di spettanza, ai sensi dell'articolo 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento. L'approvazione da parte delle Giunte regionali costituisce autorizzazione per l'Autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.

     5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Marecchia e del Conca per le attività di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente o indirettamente tramite la Regione assegnataria alla Regione Emilia Romagna, che li utilizzerà nel rispetto delle quote percentuali di cui all'articolo 6. La Regione Emilia Romagna entro il mese di marzo di ciascun anno invia alla Regione Marche una relazione illustrativa della spesa sostenuta nell'anno precedente, distinta per voci secondo il programma a suo tempo approvato.

     6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a), sempre nel rispetto delle quote percentuali di cui all'articolo 6. La Regione Marche, sulla base del programma approvato, trasferirà la propria quota alla Regione Emilia Romagna. Quest'ultima, entro il mese di marzo di ciascun anno, invia una relazione alla Regione Marche con le modalità di cui al comma 5.

     7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento, di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia Romagna stanzia i fondi necessari e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia Romagna.

     8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e del regolamento della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 1978, n. 50 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Segretario).

     1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino. Il Segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge della Regione Emilia Romagna 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.

     2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione o fra professionisti universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

     3. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'articolo 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale. Qualora il Segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.

     4. Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione capofila, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'articolo 24 della legge della Regione capofila 41/1992.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico).

     1. Il Comitato tecnico previsto all'articolo 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.

     2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della legge della Regione Emilia Romagna 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

     3. Ai componenti il Comitato tecnico spettano, altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 253/1990, il trattamento di missione e di rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione capofila.

 

     Art. 5. (Segreteria tecnico-operativa).

     1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista dall'articolo 9 della intesa interregionale, è fissata dal Comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana.

     2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'Autorità di bacino ovvero a carico dell'Autorità di bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato istituzionale.

 

     Art. 6. (Oneri).

     1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di bacino provvedono le Regioni Emilia Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 250 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 2111105 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, che assume la seguente denominazione: "Spese per la dotazione di locali, di mezzi, di attrezzature, di materiali, ecc., spese per il funzionamento, spese per studi e ricerche dell'Autorità di bacino interregionale del Conca e del Marecchia"; per gli anni successivi le spese saranno iscritte a carico del capitolo corrispondente.

 

     Art. 8. (Disposizioni finali).

     1. L'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca, per quanto non disciplinato con la presente legge e dall'intesa, opera secondo le disposizioni normative della Regione Emilia Romagna.

     2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di Conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

     3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

     4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.

     5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.

     6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.