§ 2.2.42 - Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5.
Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:17/03/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributo alla fondazione Banco alimentare).
Art. 3.  (Adempimenti societari).
Art. 4.  (Copertura finanziaria).


§ 2.2.42 - Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5.

Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare.

(B.U. 26 marzo 1998, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Marche, in coerenza con i principi di solidarietà contenuti nel proprio Statuto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, concorre alla realizzazione di una banca etica.

     2. [1]

 

     Art. 2. (Contributo alla fondazione Banco alimentare).

     1. La Regione, al fine di sostenere le iniziative rivolte alla raccolta delle eccedenze di produzione e alla ridistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri ed emarginati, concede alla fondazione Banco alimentare un contributo di lire 50 milioni.

 

     Art. 3. (Adempimenti societari).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione partecipa alla società "Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l." con sede a Padova anche in presenza di modifiche dello statuto, riguardanti l'oggetto e la denominazione sociale, volte alla realizzazione della Banca Etica secondo gli scopi statutari.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 500 quote sociali del valore di lire 100.000 ciascuna, per un valore complessivo di lire 50 milioni, della società di cui al comma 1.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti la partecipazione della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un assessore dallo stesso delegato.

     4. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica" in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo diverse da quelle di cui al comma 1.

     In caso di modifica dell'atto costitutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2514 del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio. [2]

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 100 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediate utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte delle disponibilità del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 6 dell'elenco n. 1.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le denominazioni:

     a) "Partecipazione regionale alla Società cooperativa", lire 50 milioni;

     b) "Sostegno regionale all'attività del Banco alimentare", lire 50 milioni.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 42.