§ 2.1.43 - L.R. 7 giugno 1999, n. 18.
Riordino dei Consigli di Amministrazione degli IACP e del Consorzio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/06/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Consiglio di amministrazione degli IACP).
Art. 2.  (Collegio dei revisori contabili).
Art. 3.  (Comitato tecnico dell'IACP).
Art. 4.  (Consiglio di amministrazione del CRIACP).
Art. 5.  (Norme transitorie e finali).


§ 2.1.43 - L.R. 7 giugno 1999, n. 18. [1]

Riordino dei Consigli di Amministrazione degli IACP e del Consorzio Regionale.

(B.U. 17 giugno 1999, n. 64).

 

Art. 1. (Consiglio di amministrazione degli IACP).

     1. Il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto autonomo per le case popolari è composto da:

     a) tre componenti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

     b) tre componenti nominati dalla Provincia in cui ha sede l'IACP;

     c) un componente nominato dal Comune in cui ha sede l'IACP.

     2. I consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto [2].

     3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla designazione di almeno quattro componenti.

     4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

     5. La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i componenti di cui al comma 1.

     6. Sono incompatibili con la carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione esclusivamente le cariche previste dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 34/1996 [3].

 

     Art. 2. (Collegio dei revisori contabili).

     1. Il collegio dei revisori contabili di ciascun IACP e del Consorzio regionale è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.

     2. Il collegio dei revisori contabili:

     a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;

     b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria;

     c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'IACP per le eventuali controdeduzioni.

     3. Il collegio dei revisori contabili dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina [4].

     4. Il collegio dei revisori contabili si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali sono trasmessi al Presidente dell'IACP.

     5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 3. (Comitato tecnico dell'IACP).

     1. Presso ciascun IACP è costituito un comitato tecnico composto da:

     a) il Direttore dell'Istituto, con funzioni di Presidente;

     b) i responsabili degli uffici ad indirizzo tecnico dell'Istituto;

     c) il Dirigente del servizio regionale decentrato per le opere pubbliche e difesa del suolo o suo delegato;

     d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale.

     2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del soggetto pubblico interessato all'argomento in discussione.

     3. Il comitato tecnico esercita le funzioni consultive attribuite alle commissioni tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     4. Il comitato è costituito con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'IACP e resta in carica per la durata dello stesso.

 

     Art. 4. (Consiglio di amministrazione del CRIACP).

     1. Il consiglio di amministrazione del Consorzio regionale tra gli IACP (CRIACP) delle Marche è composto da:

     a) tre componenti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

     b) i Presidenti degli IACP;

     c) un componente nominato congiuntamente dalle associazioni degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     2. Il consiglio di amministrazione del CRIACP è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto [5].

     3. La Giunta regionale nomina il Presidente del Consorzio regionale tra gli IACP tra i componenti di cui al comma 1, lettera a).

 

     Art. 5. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione alla costituzione degli organi si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla costituzione degli organi continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica degli IACP e del CRIACP.

     3. Dalla costituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 3 cessano di operare presso gli Istituti autonomi per le case popolari le commissioni tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 34 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36.

[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 33 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 2.

[4] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 33 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[5] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 33 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.