§ 1.8.9. - Legge Regionale del 23 aprile 1990 n. 25.
Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:23/04/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla gestione del centro recupero selvatici dell'associazione [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo all'associazione italiana per il WWF, delegazione delle Marche.
Art. 3.      1. Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 25 milioni. L'entità del contributo per gli anni [...]


§ 1.8.9. - Legge Regionale del 23 aprile 1990 n. 25.

     Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.

 

Art. 1.

     1. La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 5 dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla gestione del centro recupero selvatici dell'associazione italiana per il World Wildlife Fund (WWF), delegazione delle Marche.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo all'associazione italiana per il WWF, delegazione delle Marche.

     2. All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'associazione medesima.

     3. La giunta regionale può concedere un'anticipazione fino al 50% del contributo previsto dalla presente legge.

     4. La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

 

     Art. 3.

     1. Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, la spesa di lire 25 milioni. L'entità del contributo per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.