§ 1.7.1 - Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23.
Iniziativa legislativa popolare.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:05/09/1974
Numero:23


Sommario
Art. 1.      L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello Statuto regionale, è esercitata:
Art. 2.      La proposta di legge deve contenere il testo del progetto redatto in articoli e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
Art. 3.      Ai fini della redazione delle proposte di legge, i singoli enti promotori o almeno cinquanta elettori possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la [...]
Art. 4.      La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi moduli vidimati e forniti dalla Regione, su richiesta di almeno dieci elettori.
Art. 5.     
Art. 6.      La proposta di iniziativa popolare, con la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dal presentatore [...]
Art. 7.      Il presidente dell'amministrazione provinciale o i sindaci dei comuni proponenti depositano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la proposta di legge accompagnata dalla [...]
Art. 8.      L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa, in relazione all'osservanza dei [...]
Art. 9.      Dichiarata ammissibile la proposta, il presidente del consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia.
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1011401 che si istituisce nello stato di previsione delle spese per l'anno finanziario [...]


§ 1.7.1 - Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23.

Iniziativa legislativa popolare.

 

Art. 1.

     L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello Statuto regionale, è esercitata:

     a) da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione;

     b) dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi;

     c) da ciascun consiglio provinciale;

     d) da almeno cinque consigli comunali.

     Nel caso che l'iniziativa legislativa sia esercitata dai soggetti di cui alla lettera b), la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

 

     Art. 2.

     La proposta di legge deve contenere il testo del progetto redatto in articoli e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

     Le proposte che importino spese a carico del bilancio della Regione devono contenere le indicazioni del relativo onere e dei mezzi finanziari per farvi fronte.

 

     Art. 3.

     Ai fini della redazione delle proposte di legge, i singoli enti promotori o almeno cinquanta elettori possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la consulenza dell'ufficio legislativo della Regione.

     L'ufficio di presidenza delibera sulla ammissibilità delle richieste e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza. Per quanto concerne la raccolta, attraverso gli uffici regionali, delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta, l'ufficio legislativo vi provvede previa autorizzazione della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze.

 

     Art. 4.

     La raccolta delle firme deve essere effettuata su appositi moduli vidimati e forniti dalla Regione, su richiesta di almeno dieci elettori.

     Su tali moduli sarà riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta; le firme saranno apposte in calce.

     Sul modulo saranno anche indicate le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci, legittimati a sostituire a tutti gli effetti, in ordine di successione, il presentatore ufficiale in caso di impedimento.

     Nel caso che l'iniziativa popolare sia assunta dai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1, la rappresentanza ufficiale dei sottoscrittori è assunta dalle confederazioni sindacali promotrici, attraverso gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

     La proposta di legge non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

 

     Art. 5.

     1. Le firme dei proponenti devono essere autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     2. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa deve indicare il numero di firme a cui si riferisce.

     3. I soggetti che procedono alla autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore comunque impedito ad apporre la propria firma [2].

     4. Alla proposta debbono allegarsi i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta, dai sindaci dei comuni cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la loro qualità di elettori del consiglio regionale al momento della sottoscrizione.

     5. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

     6. Per ottenere il rimborso di tali spese, i sottoscrittori di cui all'art. 4, terzo comma, debbono presentare domanda scritta da depositare insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. Il rimborso di cui sopra compete soltanto quando la proposta sia stata dichiarata ammissibile.

 

     Art. 6.

     La proposta di iniziativa popolare, con la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale dal presentatore ufficiale o da almeno due sostituti.

     Un funzionario del consiglio, a ciò delegato, dà atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e della relativa documentazione. Nel verbale sono inoltre indicati il nome e il domicilio dei presentatori e, su dichiarazioni degli stessi, il numero delle firme raccolte.

 

     Art. 7.

     Il presidente dell'amministrazione provinciale o i sindaci dei comuni proponenti depositano all'ufficio di presidenza del consiglio regionale la proposta di legge accompagnata dalla deliberazione consiliare di approvazione.

     La data di presentazione è quella in cui la proposta è depositata all'ufficio di presidenza. Nel caso di proposta di cinque o più consigli comunali, la data di presentazione è quella in cui viene depositata la proposta dell'ultimo dei cinque consigli comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

     Le deliberazioni di approvazione delle proposte di legge sono prodotte alla presidenza del consiglio regionale immediatamente dopo la loro adozione da parte dei consigli provinciali e comunali.

     Le funzioni esercitate dai presentatori ufficiali ai sensi della legge, competono rispettivamente, nel caso di proposte del consiglio provinciale, al presidente dell'amministrazione provinciale e, nel caso di proposte dei consigli comunali, ai sindaci.

 

     Art. 8.

     L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa, in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, decide il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

     La proposta si intende ammessa se entro novanta giorni dalla data di deposito, gli organi di cui al precedente comma non ne abbiano dichiarato l'inammissibilità.

     L'ufficio di presidenza stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria della proposta viziata da irregolarità formali e ne dà immediato avviso al presentatore ufficiale della stessa perché proceda a sanare le irregolarità riscontrate.

     Qualora l'ufficio di presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

     Il termine di cui al comma precedente è sospeso in presenza di crisi della giunta o di convocazione dei comizi per l'elezione del parlamento della Repubblica o del consiglio regionale.

 

     Art. 9.

     Dichiarata ammissibile la proposta, il presidente del consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia.

     La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta il presentatore ufficiale e i primi due sostituti, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della presente legge. Al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti deve essere data comunicazione delle riunioni della commissione, con congruo preavviso e al rispettivo domicilio.

     La commissione redige sulla proposta, per il consiglio, una relazione della quale sono riportati anche i rilievi e le osservazioni del presentatore ufficiale. Può essere eventualmente presentata anche una relazione di minoranza.

     La proposta è portata in discussione in aula nel testo redatto dai proponenti unitamente agli eventuali emendamenti approvati dalla commissione.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1011401 che si istituisce nello stato di previsione delle spese per l'anno finanziario 1974 con la denominazione «Spese e rimborsi per oneri relativi all'attuazione delle norme concernenti la partecipazione popolare» e con la dotazione di L. 2.000.000.

     La spesa di cui al comma precedente è dichiarata obbligatoria.

     All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è aggiunto il capitolo 1011401.

     Lo stanziamento del capitolo 1145001 «Fondo di riserva per le spese impreviste» è ridotto di L. 2.000.000.

     Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi sui capitoli corrispondenti al capitolo 1011401.


[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.