§ 5.1.7 - L.R. 12 novembre 1982, n. 61.
Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:12/11/1982
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Concessioni e licenze.
Art. 3.  Registro dalle concessioni.
Art. 4.  Domanda.
Art. 5.  Istruttoria.
Art. 6.  Cauzione.
Art. 7.  Atto di concessione.
Art. 8.  Effetti della concessione.
Art. 9.  Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l'esercizio della concessione.
Art. 10.  Successione.
Art. 11.  Norme applicabili.
Art. 12.  Procedimento.
Art. 13.  Pagamento della tassa.
Art. 14.  Decorrenza e misura della tassa.
Art. 15.  Occupazioni senza titolo e altri inadempimenti.
Art. 16.  Rimborso delle tasse.
Art. 17.  Delega di firma.
Art. 18.  Ricorsi.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 5.1.7 - L.R. 12 novembre 1982, n. 61.

Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse.

(B.U. 17 novembre 1982, n. 46, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina le occupazioni di spazi ed aree di qualsiasi natura di pertinenza del demanio della regione Lombardia, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore di detto demanio, di spazi soprastanti o sottostanti le aree demaniali della regione stessa, ivi comprese le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici di distribuzione di acqua e di sostanze energetiche in regime di concessione amministrativa.

     2. Per le occupazioni regolate dalla presente legge sono dovute alla regione i canoni e le tasse delle tabelle A e B ad essa allegate.

 

     Art. 2. Concessioni e licenze.

     1. Sono soggette a concessione regionale le occupazioni elencate nella tabella A allegata alla presente legge, qualunque ne sia la durata, nonché ogni altra occupazione avente durata superiore ad un anno.

     2. Le rimanenti occupazioni, elencate nella tabella B, sono assentite a mezzo di licenza.

 

     Art. 3. Registro dalle concessioni.

     1. E' istituito, presso il servizio regionale demanio e patrimonio, il registro delle occupazioni assentite in applicazione della presente legge; in esso sono annotati, per ciascuna concessione o licenza;

     a) gli estremi del provvedimento;

     b) le generalità e il domicilio del titolare;

     c) l'oggetto, la durata e la località dell'occupazione.

 

 

Titolo II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

 

     Art. 4. Domanda.

     1. La domanda di concessione è presentata alla giunta regionale, servizio regionale demanio e patrimonio, e deve contenere l'esatta identificazione dell'area oggetto della richiesta, da documentarsi con estratto di mappa catastale od altro mezzo idoneo.

     2. Quando per l'esercizio dell'occupazione siano previsti impianti fissi od opere permanenti, ne deve essere prodotto il progetto insieme con un estratto dello strumento urbanistico in vigore comprendente l'area interessata, fermo restando per il richiedente l'obbligo di munirsi di ogni altra concessione, licenza, autorizzazione o permesso necessario a norma di leggi vigenti per l'esercizio delle attività per cui è richiesta l'occupazione.

 

     Art. 5. Istruttoria.

     1. La domanda di concessione viene trasmessa dal servizio regionale demanio e patrimonio ai servizi regionali competenti per materia che, dopo aver proceduto all'istruttoria tecnica e all'accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.

     2. Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.

     3. Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

     4. Qualora per l'occupazione di una stessa area vengano presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità:

     - ad enti pubblici

     - per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;

     - al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell'autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

 

     Art. 6. Cauzione.

     1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall'esercizio di essa dovessero comunque far carico alla regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la tesoreria regionale, una cauzione d'importo non superiore a L. 10.000.000 e non inferiore a L. 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.

     2. Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio può disporne lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del servizio stesso.

 

     Art. 7. Atto di concessione.

     1. La concessione è assentita con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio, se delegato.

     2. Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l'ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6, i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.

     3. Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l'istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all'autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest'ultimo s'intende comunque come accettato in ogni sua parte.

 

     Art. 8. Effetti della concessione.

     1. La concessione s'intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l'obbligo di reintegrare i danni arrecati all'amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo esercizio; con la facoltà della regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.

     2. Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall'amministrazione per l'inosservanza dei relativi obblighi.

 

     Art. 9. Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l'esercizio della concessione.

     1. Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:

     a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;

     b) a non intralciare la viabilità;

     c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;

     d) a non impiegare mine o quant'altro possa costituire pericolo o causare molestia;

     e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;

     f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.

     2. Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall'autorità concedente la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, l'inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l'ulteriore occupazione comporta l'applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.

     3. La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.

     4. Qualora risulti che all'esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ult. co., la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

 

     Art. 10. Successione.

     1. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.

     2. Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.

     3. Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare, e che venga disciolto.

     4. Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denunzia di successione.

 

 

Titolo III

DISCIPLINA DELLE LICENZE

 

     Art. 11. Norme applicabili.

     1. Ai fini dell'emanazione e dell'esercizio delle licenze per occupazioni non soggette a concessione a norma dell'art. 2, ult. co., della presente legge si osservano le disposizioni di cui ai precedenti art. 4, primo comma, 5, 8.

 

     Art. 12. Procedimento.

     1. La licenza è accordata con provvedimento dell'assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio; in essa sono indicate la durata dell'occupazione autorizzata, le prescrizioni e condizioni per il suo esercizio e l'ammontare della tassa dovuta.

 

 

Titolo IV

DISCIPLINA DELLA TASSA

 

     Art. 13. Pagamento della tassa. [1]

     [1. Le concessioni o licenze di occupazione di spazi ad aree pubbliche, ivi comprese le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti aree demaniali regionali, sono soggette al pagamento delle tasse previste dalle tabelle allegate alla presente legge.]

 

     Art. 14. Decorrenza e misura della tassa. [2]

     [1. La tassa è annuale ed è riferita all'anno solare. Essa è dovuta:

     - per intero qualora la concessione o licenza, sia stata rilasciata nel primo semestre dell'anno;

     - per metà qualora la concessione o licenza sia stata rilasciata nel secondo semestre, o per occupazione di durata inferiore ad un mese, qualunque sia la data di rilascio.

     2. Per le concessioni o licenze di durata pluriennale il pagamento delle annualità successive alla prima deve essere effettuato entro il mese di febbraio.]

 

     Art. 15. Occupazioni senza titolo e altri inadempimenti.

     1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali senza la prescritta concessione o licenza, o perdurante oltre il termine previsto dalla concessione o licenza, comporta il pagamento della tassa dal giorno in cui è iniziata l'occupazione a quello in cui è cessata, con applicazione degli interessi di mora di cui alla L. 26 gennaio 1961, n. 29.

     2. L'occupante senza titolo è tenuto inoltre a corrispondere una soprattassa pari al terzo delle tasse complessivamente dovute.

     3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al caso in cui il titolare non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione o licenza, salvo l'esercizio del potere di revoca ai sensi del precedente art. 8.

 

     Art. 16. Rimborso delle tasse. [3]

     [1. In caso di cessazione volontaria dell'occupazione o di revoca della concessione per cause diverse dall'inadempienza dell'occupante, questi ha diritto al rimborso della tassa per i dodicesimi corrispondenti ai mesi di mancata occupazione, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione stessa.]

 

     Art. 17. Delega di firma.

     1. L'assessore preposto al settore gestione finanziaria e contabile può delegare, a norma dell'art. 31 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, la firma degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge.

 

     Art. 18. Ricorsi. [4]

     [1. Contro l'atto d'imposizione della tassa può farsi ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale; il relativo procedimento è regolato dall'art. 9 della L.R. 25/1980.]

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presentata entro sessanta giorni da tale data, decorsi i quali si considerano senza titolo.

     2. Se la concessione e licenza viene rilasciata, per l'occupazione relativa al periodo precedente la tassa non è dovuta.

 

 

Tabella A - (Omissis).

 

 

Tabella B - (Omissis)

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[3] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[4] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.