§ 2.2.26 - L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.
Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:04/01/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Quadro degli interventi.
Art. 3.  (Esame del fenomeno migratorio)
Art. 4.  Rimborsi ed indennità ai partecipanti alla conferenza.
Art. 5.  Consulta.
Art. 6.  Funzionamento della consulta.
Art. 7.  Comitato tecnico-consultivo.
Art. 8.  Indennità ai componenti della consulta e del comitato.
Art. 9.  Associazioni, enti, istituzioni.
Art. 10.  Determinazione di criteri particolari.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.26 - L.R. 4 gennaio 1985, n. 1.

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

(B.U. 9 gennaio 1985, n. 2, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia, in conformità all'articolo 6, comma 5 dello statuto regionale ed in armonia con le iniziative dello Stato, promuove [1]:

     a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

     b) iniziative di promozione culturale tra gli emigrati rivolte particolarmente a sostenere e rafforzare l'identità originaria:

     c) interventi a favore dei rimpatriati anche attraverso l'uso delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini lombardi all'uopo adeguate;

     d) interventi tendenti a tutelare gli interessi economici e sociali e a valorizzare la professionalità dei lavoratori stagionali e frontalieri.

     2. Agli effetti e per gli scopi della presente legge sono considerati emigrati i cittadini della regione, per nascita o per residenza anteriore alla partenza, che abbiano maturato un periodo di lavoro all'estero in qualità di lavoratore dipendente od autonomo, non inferiore a tre anni consecutivi oppure che abbiano maturato un periodo di studio all'estero, in qualità di studenti, non inferiore a tre anni consecutivi, certificati da regolare iscrizione e frequenza a istituti scolastici o anche università legalmente riconosciute nel paese [2].

     3. Ai fini di tale computo l'attività lavorativa viene considerata rapportata ad un anno se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi nello stesso anno.

     4. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri od italiani.

     5. Sono considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purché cittadini italiani.

     6. Quando abbiano maturati i requisiti indicati nei commi precedenti, sono ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge:

     a) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;

     b) i lavoratori che emigrano in un paese straniero alle dipendenze di un impresa nazionale, con esclusione di coloro che vi sono inviati in trasferta dall'impresa stessa.

     7. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella regione da oltre due anni.

 

     Art. 2. Quadro degli interventi.

     1. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi e delle iniziative a favore dei soggetti di cui all'art. 1, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale interessati, la giunta regionale predispone ed attua idonee iniziative in armonia con il piano regionale dl sviluppo e nell'ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie nei bilanci regionali [3].

     2. Tali iniziative riguardano in particolare:

     a) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici [4];

     b) le iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati all'estero e delle loro famiglie;

     c) il sostegno dell'attività di Enti, Associazioni ed istituzioni degli emigrati e delle loro famiglie;

     d) l'individuazione di iniziative atte a migliorare i sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati e dei loro depositi bancari;

     e) la previsione di norme perequative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra i rimpatriati ed i residenti;

     f) l'attivazione, anche in collaborazione con altri organismi, Enti ed Istituti, degli interventi previsti dalla legislazione regionale, nei settori produttivi, con particolare riguardo alla cooperazione, a favore dei rimpatriati;

     g) la realizzazione di interventi nel campo della promozione e dell'aggiornamento culturale, e della riqualificazione professionale dei rimpatriati, ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti;

     h) l'inserimento scolastico dei figli dei rimpatriati;

     i) il riparto dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica, riguardante la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla Regione a norma della legge 26 luglio 1976, n. 386.

     l) le possibilità dl favorire il riscatto ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo pensionistico, dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati in questa materia con l'Italia.

     m) l'organizzazione, nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali od altri enti ed associazioni, di soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;

     n) l'effettuazione, diretta o tramite idonei istituti e centri di ricerca, di studi strumentali alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge;

     o) le iniziative rivolte alla diffusione di informazioni, anche a mezzo stampa, sull'attività e sulla legislazione regionale;

     p) le proposte di modifica ed adattamento delle leggi ordinarie in conformità al punto b), dell'art. 1 della presente legge, nonché le eventuali proposte di provvedimenti legislativi da sottoporre al parlamento.

     3. L’attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. La deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente [5].

     4. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative che comportano lo svolgimento di attività all'estero da parte della regione, la stessa promuoverà l'intesa con il governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, e al D.P.C.M. 11 marzo 1980.

     5. La giunta trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sulle iniziative in corso di attuazione, sulla quale il consiglio regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni.

 

     Art. 3. (Esame del fenomeno migratorio) [6]

1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi, la Regione può organizzare e sostenere studi, conferenze e seminari di approfondimento. La Regione di norma si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 4. Rimborsi ed indennità ai partecipanti alla conferenza. [7]

     [1. Ai partecipanti alla conferenza compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i funzionari regionali del livello più elevato.

     2. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla residenza di lavoro.]

 

     Art. 5. Consulta. [8]

     [1. Per la consultazione e la partecipazione sociale la regione si avvale della consulta regionale dell'emigrazione, istituita presso la giunta regionale.

     2. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, ed è composta da:

     a) n. 11 rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti indicati dall'art. 9 della presente legge designati dalla stessa;

     b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

     c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

     d) n. 1 rappresentante della direzione generale emigrazione ed affari sociali del ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;

     e) n. 1 rappresentante dell'URLMO, designato dal dirigente dello stesso;

     f) n. 3 rappresentanti del consiglio regionale [9].

     3. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Trascorso tale termine, la consulta, sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la consulta e fatte comunque salve le eventuali successive integrazioni.

     4. La consulta, ha il compito di esprimere pareri ed indicazioni per l'adozione di interventi ed iniziative riguardanti le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

     5. Alle riunioni della consulta possono partecipare i funzionari regionali esperti nei problemi e nelle materie oggetto di esame per i dibattiti.]

 

     Art. 6. Funzionamento della consulta. [10]

     [1. La consulta regionale dell'emigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del consiglio regionale.

     2. La consulta ha sede presso la giunta regionale. Essa, tuttavia, può riunirsi anche in località diversa da quella ove ha sede.

     3. La consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, con documento motivato.

     4. Le convocazioni della consulta sono fatte dal presidente in modo che pervengano agli interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

     5. Nella convocazione debbono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

     6. Le sedute della consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti. Di ciascuna seduta della consulta verrà redatto apposito verbale.

     7. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VII designato dall'assessore competente.]

 

     Art. 7. Comitato tecnico-consultivo. [11]

     [1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria consultiva nell'ambito della predisposizione delle iniziative regionali di cui all'art. 2 della presente legge è istituito il comitato tecnico-consultivo per l'emigrazione.

     2. Il comitato è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato; la sua composizione e le modalità di funzionamento saranno definite con deliberazione della giunta regionale in conformità dell'art. 40 della L.R. n. 42/79.

     3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente regionale designato dall'assessore competente.]

 

     Art. 8. Indennità ai componenti della consulta e del comitato. [12]

     [1. Ai componenti della consulta e del comitato competono l'indennità ed il rimborso spese nella misura e con le modalità previste dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63.]

 

     Art. 9. Associazioni, enti, istituzioni.

     1. La regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano a favore degli emigrati.

     2. La regione può concedere contributi alle associazioni, enti ed istituzioni aventi sede nella regione ed alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. I criteri di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [13].

     3. [Per ottenere le sovvenzioni le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare domanda corredata da:

     a) la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) la documentazione che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero e nella regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;

     c) la relazione documentata dell'attività svolta tra e per gli emigrati della regione risalente almeno al triennio precedente la domanda] [14].

     4. [Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati:

     a) il programma, corredato da preventivo di spesa, delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;

     b) una relazione documentata sull'attività svolta nell'anno] [15].

     5. [Le sovvenzioni assegnate sono erogate:

     a) per il 70% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;

     b) per il restante 30% entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata] [16].

     6. [La mancata presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero della somma già erogata dalla regione, nonché l'esclusione dal riparto delle sovvenzioni per l'anno successivo] [17].

     7. [L'amministrazione regionale effettuerà periodici idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge] [18].

     8. [I criteri di assegnazione delle sovvenzioni sono predisposti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare] [19].

 

     Art. 10. Determinazione di criteri particolari.

     1. Le leggi regionali che disciplinano gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, formazione professionale, diritto allo studio, servizi socio- assistenziali determinano i criteri particolari per l'ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrano nella regione.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 sono autorizzate spese per le finalità di cui:

     1) ai precedenti art. 1, I comma, lett. a), b) e d) e 2, II comma, lett. a), b), d), f), g), h), m), o), e della lett. n) limitatamente agli interventi diretti della regione e al precedente art. 9, I comma;

     2) ai precedenti artt. 1, I comma, lett. c) e 2, II comma, lett. c) e della lett. n) limitatamente agli interventi demandati dalla regione e al precedente art. 9, II comma.

     2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti I e II comma nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 1, finalità 3, attività 1 sono istituiti:

     a) il capitolo 1.3.1.3.1.1615 «Oneri per gli interventi diretti della regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie»;

     b) il capitolo 1.3.1.3.1.1701 «Contributi regionali a favore degli emigrati, delle loro famiglie, delle associazioni di categorie, degli istituti e dei centri di ricerca di studi strumentali.

     4. [Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei rimborsi e indennità ai componenti la conferenza dell'emigrazione, la consulta dell'emigrazione e del comitato tecnico consultivo previsti rispettivamente dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge si fa fronte per l'anno 1985 e successivi mediante impiego delle risorse stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, delle spese dei bilanci per l'esercizio finanziario 1985 e successivi] [20].

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. La L.R. 5 maggio 1975, n. 67 «Interventi regionali in materia di movimenti migratori» è abrogata a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 13. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[9] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[14] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[16] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[17] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[18] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[19] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, dall’art. 4 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[20] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.