§ 1.7.36 - L.R. 25 maggio 1983, n. 45.
Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/05/1983
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. La regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario - uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta [...]
Art. 2.      1. Per il personale previsto dalla presente legge l'uso del vestiario uniforme è obbligatorio durante il servizio.
Art. 3.      1. L'assegnazione delle uniformi - non costituendo integrazione del trattamento economico - è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1983 e successivi mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.1.3.310 «Spese per la fornitura [...]


§ 1.7.36 - L.R. 25 maggio 1983, n. 45. [1]

Norme concernenti le caratteristiche, la fornitura e l'uso delle uniformi per il personale in servizio presso la regione Lombardia.

(B.U. 25 maggio 1983, n. 21, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario - uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale:

     1) addetti alle anticamere e alle aule;

     2) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla regione e in uso presso gli uffici del consiglio regionale e della giunta regionale;

     3) addetti alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici;

     4) addetti a macchine operatrici.

     2. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite disposizioni regolamentari.

 

     Art. 2.

     1. Per il personale previsto dalla presente legge l'uso del vestiario uniforme è obbligatorio durante il servizio.

     2. L'impiegato è tenuto alla buona conservazione e all'uso decoroso delle divise; le spese di lavatura, stiratura e riparazioni varie sono a suo totale carico.

 

     Art. 3.

     1. L'assegnazione delle uniformi - non costituendo integrazione del trattamento economico - è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1983 e successivi mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.1.3.310 «Spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto» annualmente iscritto fra le spese obbligatorie nello stato di previsione delle spese del bilancio per i singoli esercizi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.