§ 4.8.10 - L.R. 13 febbraio 2002, n. 8.
Modifiche al Titolo II - Capo III – “Gestione rifiuti” della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:13/02/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 33 bis).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 34).
Art. 3.  (Termine ultimo per l’approvazione dei piani provinciali).


§ 4.8.10 - L.R. 13 febbraio 2002, n. 8.

Modifiche al Titolo II - Capo III – “Gestione rifiuti” della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(B.U. 27 febbraio 2002, n. 3).

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 33 bis).

     1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 34).

     1. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 18/1999 è abrogato.

 

     Art. 3. (Termine ultimo per l’approvazione dei piani provinciali).

     1. I piani provinciali adottati dalle Province sulla base delle disposizioni del piano regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 29 febbraio 2000 devono essere approvati inderogabilmente entro il 30 giugno 2003.

     2. La mancata trasmissione, nel termine fissato dal Presidente della Giunta regionale nelle diffide inviate ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 18/1999, delle eventuali modifiche necessarie a concludere la procedura di sostenibilità ambientale, la formulazione di una pronuncia negativa sulla sostenibilità da parte della Giunta regionale pur a seguito delle modifiche fornite o l’inutile decorso del termine di cui al comma 1 per l’approvazione finale dei piani, determinano l’immediata nomina di un Commissario “ad acta” che provvede ad assumere i provvedimenti surrogatori del caso.