§ 4.7.6 - L.R. 24 marzo 1980, n. 20.
Norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:24/03/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La Regione Liguria, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 4, 2° comma, dello Statuto, esercita le funzioni in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti secondo le [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La Giunta regionale si avvale quale organo di consulenza di un Comitato tecnico per l'ambiente composto dai membri facenti parte del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il Comitato Tecnico per l'Ambiente è articolato in sei sezioni rispettivamente competenti per la trattazione degli affari relativi
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il Presidente del Comitato provvede in tempo utile a comunicare agli Enti locali territoriali interessati gli affari posti all'ordine del giorno che riguardano i rispettivi territori affinché [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      L'aggiornamento della suddivisione del territorio regionale nelle zone di controllo A e B di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente agli impianti termici regolamentati [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 18. 
Art. 19.      Coloro che intendono provvedere, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, all'insediamento, ampliamento o modifica degli impianti di cui alla lettera c) del precedente art. 4 [...]
Art. 20.  (Copertura finanziaria).
Art. 26.      Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge
Art. 27. 


§ 4.7.6 - L.R. 24 marzo 1980, n. 20.

Norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(B.U. 2 aprile 1980, n. 14 - suppl.).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione Liguria, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 4, 2° comma, dello Statuto, esercita le funzioni in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti secondo le norme del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della presente legge.

 

     Art. 2. [1]

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i piani regionali, previsti dalle norme statali e regionali, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

     Salvo quanto previsto da altre norme regionali, le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

TITOLO II

COMITATO TECNICO PER L'AMBIENTE

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale si avvale quale organo di consulenza di un Comitato tecnico per l'ambiente composto dai membri facenti parte del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Liguria di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, eccettuati i rappresentanti degli enti e i responsabili degli uffici soppressi a norma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed integrato come previsto dal successivo articolo 6, 1° comma.

     Il Comitato tecnico per l'ambiente esprime pareri sugli aspetti tecnici dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, degli schemi dei regolamenti e delle proposte di piani di cui all'articolo 2, nonché su ogni altra questione tecnica inerente la materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che il Presidente del Comitato ritenga di sottoporgli [4].

     Il parere del Comitato tecnico per l'ambiente sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalle norme vigenti nella materia di cui all'art. 1 di competenza della Regione, salvo i pareri previsti dalle vigenti leggi dello Stato.

     Il Comitato tecnico per l'ambiente esercita anche compiti propositivi in ordine:

     - allo studio dei problemi di rilevante importanza attinenti alla tutela dell'ambiente e all'utilizzo delle risorse ambientali;

     - alla effettuazione di indagini scientifiche e di ricerche su avvenimenti di rilevante interesse nella materia;

     - alla formulazione degli indirizzi dell'amministrazione regionale per i servizi di igiene pubblica e dell'ambiente delle Unità sanitarie locali.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. [6]

     Il Comitato tecnico per l'ambiente è composto:

     a) dall'Assessore incaricato della tutela dell'ambiente, che lo presiede;

     b) da tre [6a] dipendenti della Regione operanti nell'attività di tutela dell'ambiente aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente, con funzioni di vicepresidente;

     c) dal Provveditore regionale alle opere pubbliche;

     d) dal Capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

     e) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;

     f) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;

     g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;

     h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

     i) dal Presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del capoluogo della Regione o da chi ne fa le veci;

     j) da sette dipendenti della Regione appartenenti al massimo livello dirigenziale operanti nei seguenti servizi: produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, difesa del suolo, igiene, energia, attività produttive, strumenti urbanistici, beni ambientali e naturali, i quali possono di volta in volta farsi rappresentare;

     k) da un dipendente della Regione esperto in materia giuridico- amministrativa;

     l) da un esperto meteorologo;

     m) da un esperto in chimica o fisica o ingegneria con particolare e comprovata competenza sui meccanismi di diffusione degli inquinanti in atmosfera;

     n) da due esperti in ingegneria chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza, sugli impianti di abbattimento dei fumi;

     o) da due esperti in chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento atmosferico;

     p) da un esperto in fisica con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento da rumore;

     q) da un esperto in igiene con particolare e comprovata competenza sull'inquinamento da rumore;

     r) da un esperto in igiene con particolare e comprovata competenza sugli effetti dell'inquinamento;

     s) da un esperto in geologia applicata con particolare e comprovata competenza sui sistemi di smaltimento dei rifiuti sul suolo;

     t) da un esperto in ingegneria chimica o chimica industriale con particolare e comprovata competenza sugli impianti di depurazione e trattamento delle acque;

     u) da un esperto in ingegneria idraulica con particolare e comprovata competenza sugli impianti di acquedotto e fognatura;

     v) da un esperto in ingegneria con particolare e comprovata competenza nel campo sanitario e sugli impianti di smaltimento dei rifiuti;

     w) da un esperto in biologia con particolare e comprovata competenza sugli effetti dell'inquinamento;

     x) da un esperto in geologia o agraria o scienze naturali o scienze forestali con particolare e comprovata competenza in pedologia. aa) un esperto in botanica;

     ab) un esperto in zoologia;

     ac) un esperto agronomo;

     ad) un esperto in ingegneria naturalistica;

     ae) un esperto in scienze forestali;

     af) un esperto in storia del territorio e della cultura materiale;

     ag) un esperto in architettura;

     ah) un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale;

     ai) un esperto in geologia;

     al) un esperto in idrogeologia;

     am) un esperto in carsismo designato dalla Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano;

     an) uno speleologo designato dalla Delegazione speleologica ligure [6b].

     I componenti di cui alle lettere b), j), k) sono individuati dal Presidente della Giunta regionale.

     I componenti di cui alle lettere da l) a an) [6c] sono eletti dal Consiglio regionale.

     Le funzioni di relatore per ciascun affare da esaminare sono svolte da un componente del Comitato esperto nella materia da trattare, indicato dal Presidente, e da un dipendente della Regione operante nell'attività di tutela dell'ambiente. La segreteria del Comitato è affidata ad un dipendente della Regione operante nell'attività di tutela dell'ambiente, individuato dal Presidente della Giunta regionale, che ne indica anche i sostituti.

 

     Art. 7.

     Il Comitato Tecnico per l'Ambiente è articolato in sei sezioni rispettivamente competenti per la trattazione degli affari relativi:

     a) all'inquinamento atmosferico,

     b) all'inquinamento acustico,

     c) all'inquinamento delle acque,

     d) all'inquinamento del suolo,

     e) alla materia delle aree naturali protette,

     f) all'assetto naturalistico del suolo, geologia ambientale, idrogeologia, speleologia e carsismo [6d].

     Il Presidente del Comitato assegna alle sezioni i singoli affari, e può indire riunioni congiunte di due o tre sezioni.

     Gli affari all'esame delle sezioni possono essere rimessi in qualunque fase della loro trattazione al Comitato in seduta plenaria qualora lo ritenga opportuno il Presidente del Comitato o lo richiedano la maggioranza della sezione o delle sezioni in caso di riunione congiunta, oppure un quanto dei componenti del Comitato.

     I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare al Presidente del Comitato stesso, con riferimento ai singoli affari, le eventuali ragioni di incompatibilità connesse ad interessi o comunque derivanti da rapporto di impiego o dal conferimento di incarichi professionali.

     Il componente che si trovi nelle suddette situazioni di incompatibilità si astiene dal partecipare alla trattazione dell'affare nei cui confronti si verifica l'incompatibilità stessa.

     Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente del Comitato o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei dipendenti di cui alla lettera b) del precedente art. 6.

     Le funzioni di segretario delle sezioni sono svolte dal segretario del Comitato o dai suoi sostituti.

 

     Art. 8. [7]

     La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento atmosferico è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere l), m), n), o), r) dell'articolo 6.

     La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l' inquinamento acustico è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere p), q), r) dell'articolo 6.

     La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento delle acque è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri dl cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere r), t), u), w) dell'articolo 6.

     La sezione del Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento del suolo è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere r), s), t), v), x) dell'articolo 6.

     La sezione del Comitato Tecnico per l'Ambiente competente in materia di aree naturali protette è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere da aa) ad ai) dell'articolo 6 [7a].

     La sezione del Comitato Tecnico per l'Ambiente competente in materia di assetto naturalistico del suolo, geologia ambientale, idrogeologia, speleologia e carsismo è composta dal Presidente del Comitato, da uno dei membri di cui alla lettera b), dai membri di cui alle lettere al), am) e an) dell'articolo 6 e dai cinque esperti componenti del Comitato Tecnico regionale dell'autorità di bacino di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni [7a].

     I membri di cui alle lettere da c) a k) dell'articolo 6 integrano le sezioni ogniqualvolta il Presidente lo disponga per la specificità degli argomenti da trattarsi.

     Alle sedute delle sezioni partecipano il responsabile del servizio di igiene pubblica e dell'ambiente dell'unità sanitaria locale e il responsabile del presidio multizonale di prevenzione competenti per territorio in relazione gli affari da trattare.

     Alle sedute della sezione competente per l'inquinamento atmosferico partecipa il responsabile del servizio di rilevamento della provincia competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

     Alle sedute della sezione competente per l'inquinamento acustico partecipa il responsabile del laboratorio fisico del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

     Alle sedute delle sezioni competenti per l'inquinamento delle acque e del suolo partecipano il responsabile del laboratorio medico biotossico logico del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio in relazione agli affari da trattare.

     Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori di ciascuna sezione uno o più membri appartenenti ad altre sezioni in considerazione degli aspetti particolari degli affari all'ordine del giorno.

     I membri di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo esprimono voto consultivo.

 

     Art. 9. [8]

     Il Comitato tecnico per l'ambiente è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Comitato dura in carica cinque anni: i componenti di cui alle lettere da a) a l) del primo comma dell'articolo 6 decadono anche prima di detto termine quando cessano dall'incarico o dall'appartenenza all'amministrazione o ai settori indicati alle stesse lettere.

     Il Presidente della Giunta regionale assegna alle sezioni i componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 6.

 

     Art. 10. [9]

     Le sedute del Comitato tecnico per l'ambiente e di ciascuna sezione sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei rispettivi componenti.

     Per le sedute delle singole sezioni al fine del computo della maggioranza di cui al primo comma, non si tiene conto del presidente nella determinazione della composizione delle sezioni stesse.

     I pareri sono adottati a maggioranza dai due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.

 

     Art. 11.

     Il Presidente del Comitato provvede in tempo utile a comunicare agli Enti locali territoriali interessati gli affari posti all'ordine del giorno che riguardano i rispettivi territori affinché gli Enti stessi vengano sentiti dal Comitato o dalle sezioni.

     Rappresentanti di amministrazione pubbliche, tecnici di organizzazioni e di aziende direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno possono essere sentiti, anche a loro richiesta, dal Comitato e dalle sezioni.

     Le deliberazioni sono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

     Il Comitato e le sezioni possono avvalersi, secondo le particolarità della materia, di dipendenti regionali di altri settori, i quali partecipano alle sedute senza il diritto di voto.

     Il Presidente del Comitato può conferire a uno o più componenti incarichi specifici, compresa l'effettuazione di sopralluoghi.

 

     Art. 12. [10]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     Art. 13. [2]

 

     Art. 14.

     L'aggiornamento della suddivisione del territorio regionale nelle zone di controllo A e B di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente agli impianti termici regolamentati dal d.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato tecnico per l'ambiente, secondo i criteri di cui al medesimo articolo.

 

          Art. 15.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [5].

     E' soppresso l'obbligo del parere previsto dall'art. 6, punto 17, del d.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

 

     Artt. 16. - 17. [11]

 

     Art. 18. [12]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO DEL SUOLO

 

     Art. 19.

     Coloro che intendono provvedere, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, all'insediamento, ampliamento o modifica degli impianti di cui alla lettera c) del precedente art. 4 devono presentare al Sindaco, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione di edificare, una relazione tecnica contenente:

     a) le caratteristiche del sito prescelto;

     b) la descrizione dei sistemi di protezione ambientale che intendono installare e le loro caratteristiche in relazione alle condizioni di esercizio degli impianti a servizio dei quali i sistemi saranno realizzati;

     c) la descrizione dei metodi di indagine e degli studi eseguiti per accertare la capacità e l'efficienza dei sistemi di protezione ambientale;

     d) ogni altra notizia atta a caratterizzare i siti e i sistemi di protezione previsti.

     Il Sindaco con le proprie osservazioni trasmette la suddetta relazione alla Giunta regionale per l'emanazione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, del giudizio di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale.

     Qualora la pratica non risulti sufficientemente istruita la Giunta può rinviare di trenta giorni la sua decisione dandone adeguata motivazione.

     I termini per il rilascio della concessione di edificare restano sospesi dalla data della trasmissione della relazione tecnica alla Giunta regionale e fino alla ricezione da parte del Sindaco del giudizio di compatibilità.

     La Giunta regionale nella formulazione del giudizio di compatibilità può emanare prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti attuatori dei progetti.

     Ove ai fini della individuazione del sito occorra procedere mediante variante agli strumenti urbanistici, gli organi regionali competenti all'approvazione devono preventivamente sentire il Comitato tecnico per l'ambiente.

     Il presente articolo trova immediata applicazione per gli impianti ed i siti riguardanti i rifiuti solidi urbani; per gli altri impianti e siti indicati alla lettera c) dell'art. 4, esso troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla medesima lettera c.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 20. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Artt. 21. - 25. [11]

 

     Art. 26.

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 27. [13]

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[6a] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[6b] Comma così integrato dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[6c] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[6d] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[7a] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[7a] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[11] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 1994, n. 35.

[11] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 12 marzo 1985, n. 11.

[13] Reca dichiarazione d'urgenza.