§ 4.4.e - R.R. 2 aprile 1997, n. 1.
Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:02/04/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmi di protezione).
Art. 3.  (Immissioni).
Art. 4.  (Prelievo).
Art. 5.  (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).
Art. 6.  (Allevamento in cattività).
Art. 7.  (Registro).
Art. 8.  (Danni).
Art. 9.  (Addestramento cani).
Art. 10.  (Raccolta di uova e protezione di nidiate).
Art. 11.  (Idoneità del territorio).
Art. 12.  (Limiti di superficie).
Art. 13.  (Riduzione o ampliamento).
Art. 14.  (Tabellazione).
Art. 15.  (Vigilanza).
Art. 16.  (Presupposti della concessione).
Art. 17.  (Domanda).
Art. 18.  (Disciplinare).
Art. 19.  (Durata).
Art. 20.  (Rinnovo).
Art. 21.  (Norma transitoria).
Art. 22.  (Finalità).
Art. 23.  (Prelievo).
Art. 24.  (Immissioni).
Art. 25.  (Registro).
Art. 26.  (Permessi).
Art. 27.  (Divieti).
Art. 28.  (Vigilanza).
Art. 29.  (Tabellazione).
Art. 30.  (Soggetti abilitati a richiedere la concessione).
Art. 31.  (Domanda).
Art. 32.  (Durata).
Art. 33.  (Rinnovo).


§ 4.4.e - R.R. 2 aprile 1997, n. 1.

Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

(B.U. 23 aprile 1997, n. 6).

 

TITOLO I

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 4 LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO")

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di proteggere la fauna autoctona e naturalizzata per consentire lo sviluppo e l'irradiamento nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

     2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico- venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 32, comma 1 lettera a) della l.r. 29/1994.

     3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di assestamento e abbattimento autorizzati dalle Amministrazioni provinciali competenti.

 

     Art. 2. (Programmi di protezione).

     1. Le aziende, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, predispongono programmi di conservazione naturale e di ripristino ambientale, nonché di studio e di divulgazione, con particolare riferimento alle scuole, da realizzarsi nell'arco dell'anno.

     2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in modo particolare, la tipica fauna dell'Appennino settentrionale e delle Alpi Marittime e, nelle zone umide, la fauna acquatica.

     3. I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Provincia ed alla Regione, che ne accertano la compatibilità con i rispettivi piani faunistico-venatori e formulano eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

     4. Le aziende, per l'attuazione e la realizzazione dei programmi, possono stipulare accordi o convenzioni con le associazioni protezionistiche riconosciute o con altre associazioni senza fini di lucro.

 

     Art. 3. (Immissioni).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita l'immissione, secondo le disposizioni previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, di esemplari appartenenti esclusivamente alle seguenti specie:

     a) fagiano

     b) starna

     c) pernice rossa

     d) lepre

     e) germano reale

     f) capriolo, daino, cervo, camoscio.

     2. Le immissioni sono effettuate entro le date comprese tra il 1 gennaio ed il 31 agosto di ciascun anno.

     3. Le immissioni di selvaggina avvengono alla presenza di agenti dipendenti dalle Amministrazioni provinciali o di ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato che redigono apposito verbale.

     4. La selvaggina immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.

 

     Art. 4. (Prelievo).

     1. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo di selvaggina appartenente alle specie di cui è autorizzata l'immissione, è consentito al titolare della concessione e ai soggetti da lui autorizzati. Il titolare ha l'obbligo di accertarsi che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti e che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista.

     2. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni al prelievo devono essere integralmente utilizzati per la gestione dell'azienda, e per i relativi investimenti.

     3. Il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dall'Amministrazione provinciale competente sulla base dei piani di abbattimento e di assestamento che il titolare della concessione presenta entro il 30 giugno per gli ungulati ed entro il 31 luglio per la selvaggina minore. Dai piani devono comunque risultare:

     a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;

     b) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione;

     c) le eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

     4. Il Piano deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

     5. L'Amministrazione provinciale, comunica ogni anno al titolare della concessione entro il 31 luglio per gli ungulati ed il 31 agosto per la selvaggina minore, il numero massimo dei soggetti autorizzati al prelievo, il prelievo autorizzato, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro i suddetti termini, i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

     6. Il piano di abbattimento deve tener conto prioritariamente, individuandoli ove possibile, di capi malati nonché di quelli vecchi per ogni specie immessa. Il totale dei capi oggetto di prelievo non può superare in ogni caso il 60 per cento dei capi stimati dal piano, ivi comprese le nuove immissioni.

     7. Per la valutazione sulla consistenza faunistica, anche ai fini del prelievo, l'Amministrazione provinciale competente può effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

     8. Il prelievo di selvaggina è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio, fino al raggiungimento del contingente previsto dal piano di abbattimento.

     9. L'Amministrazione provinciale competente può autorizzare, al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

     10. Nelle aziende faunistico-venatorie, la caccia alla specie colombaccio è consentita solo da appostamento. Tali appostamenti, consentiti in numero non superiore ad uno ogni 200 ettari, sono soggetti alla disciplina regionale vigente.

     11. Il prelievo di capi appartenenti ad altre specie migratrici, che non può avvenire in contrasto con quanto previsto dagli articoli 1 e 2, può essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale nel disciplinare di cui all'articolo 18, purché il programma di gestione delle singole aziende preveda un impegno attivo nella salvaguardia e nel miglioramento dell'ambiente, in modo tale che risulti favorita anche la presenza delle specie migratrici [1].

     12. Il prelievo avvenuto nelle aziende faunistico-venatorie deve risultare da apposita ricevuta, rilasciata in copia a colui che lo ha effettuato dal titolare della concessione che ne conserva l'originale. Nella ricevuta sono annotati specie e numero dei capi abbattuti, nonché nominativo e numero di licenza di caccia delle persone autorizzate.

     13. Le catture di cui al comma 9, finalizzate al ripopolamento, devono risultare da apposite ricevute, rilasciate dal titolare, recanti l'annotazione del destinatario e delle persone autorizzate al trasporto.

 

     Art. 5. (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).

     1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e dal disciplinare di cui all'articolo 18; è fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale, nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.

     2. Sono consentite eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione provinciale in applicazione di norme statali o regionali.

 

     Art. 6. (Allevamento in cattività).

     1. Il titolare della concessione, nell'ambito dell'azienda, può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

     2. L'allevamento in cattività di specie selvatiche, nell'ambito delle aziende, avviene comunque nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 7. (Registro).

     1. Il titolare della concessione detiene un registro su cui vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso e i capi immessi suddivisi per classi di età e sesso e relative date di immissione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.

 

     Art. 8. (Danni).

     1. Il risarcimento di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, nonché provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila all'interno delle aziende faunistico- venatorie alle colture agricole, è disciplinato ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 29/1994.

 

     Art. 9. (Addestramento cani).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti anche fuori dalla stagione venatoria, purché non comportino l'abbattimento di selvaggina, con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio.

 

     Art. 10. (Raccolta di uova e protezione di nidiate).

     1. Qualora vengano accertati danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curare la schiusa e l'allevamento dei nati. E' consentito, altresì, l'uso dei cani per la individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dalle lavorazioni agricole. Dette operazioni sono comunicate entro tre giorni ai servizi di vigilanza delle Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 11. (Idoneità del territorio).

     1. Il territorio oggetto della concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie e deve dimostrare vocazionalità per le specie da immettere o incentivare.

 

     Art. 12. (Limiti di superficie).

     1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non è di norma inferiore a 500 ettari né superiore a 3000 ettari. Su conforme parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, possono essere autorizzate variazioni, in aumento e in diminuzione, per un massimo del 10 per cento.

 

     Art. 13. (Riduzione o ampliamento).

     1. La riduzione e l'ampliamento dell'area dell'azienda sono richieste e concesse con le stesse modalità della domanda di concessione sentiti gli Organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

 

     Art. 14. (Tabellazione).

     1. Il perimetro delle aziende viene tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda faunistico-venatoria - articolo 32 comma 1 lettera a) l.r. 29/1994". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero su fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

     2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

 

     Art. 15. (Vigilanza).

     1. Il titolare della concessione, è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata nella misura almeno di uno ogni 1000 ettari, o frazione superiore a 500 ettari. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione provinciale competente.

     2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria ai sensi della l.r. 29/1994.

 

     Art. 16. (Presupposti della concessione).

     1. Il rilascio della concessione di azienda faunistico-venatoria, può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione, appartengano a più proprietari o conduttori questi, ai fini della concessione, possono associarsi fra loro.

     2. E' vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.

 

     Art. 17. (Domanda).

     1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 29/1994.

     2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante:

     a) caratterizzazione ambientale del territorio che evidenzi gli elementi di conformità con i Piani faunistici venatori provinciali, comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione delle aree coltivate con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;

     b) precisazione, a seconda dei casi, relative al modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

     c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici;

     d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

     e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e stima della consistenza, determinata in via induttiva, della popolazione di ciascuna di esse;

     f) piano di gestione e controllo del cinghiale, ove presente, e relativo piano di ripristino ambientale;

     g) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti, o da realizzarsi, con indicazione della specie e del numero stimato di esemplari ospitati annualmente;

     h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (ripopolamento, reintroduzione), nonché la durata dei programmi stessi;

     i) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

     3. L’Amministrazione provinciale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il Piano faunistico venatorio provinciale, trasmette alla Regione le domande entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere e del disciplinare di cui all’articolo 18 [2].

     4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dalla richiesta all'I.N.F.S. e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni [3].

     5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).

     6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione dell'azienda.

     7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

     Art. 18. (Disciplinare).

     1. L'Amministrazione provinciale competente, sulla base dei piani di assestamento e di gestione allegati alla domanda, redige un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria e ne trasmette copia alla Regione, unitamente al parere. Nel disciplinare risultano gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo, prelievo ed irradiamento è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo fra selvaggina e territorio.

     2. Nel disciplinare di concessione è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento a scopo di ripopolamento dell'azienda.

 

     Art. 19. (Durata).

     1. La concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

     2. La concessione cessa inoltre nei seguenti casi:

     a) il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta alla Regione ed alla Amministrazione provinciale competente, con preavviso di almeno sessanta giorni;

     b) il titolare decade da ogni diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'articolo 20. La decadenza è disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della Struttura competente;

     c) la revoca della concessione è disposta, previa diffida, con atto del dirigente della Struttura competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare, degli obblighi previsti dalla legge.

     3. In caso di rinunzia, decadenza, o revoca, l'Amministrazione provinciale competente decide, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato ai fini faunistici. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. L'Amministrazione provinciale può, entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare dell'azienda.

 

     Art. 20. (Rinnovo).

     1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Amministrazione provinciale competente che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il Piano faunistico venatorio provinciale, esprime il proprio parere entro trenta giorni [4].

     2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

     3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego motivato è adottato con atto del dirigente della Struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e del parere dell'Amministrazione provinciale.

     4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

 

     Art. 21. (Norma transitoria).

     1. Le aziende faunistico venatorie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate in base al provvedimento di concessione provinciale fino alla scadenza della concessione stessa.

 

TITOLO II

AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE (ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 4 LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO")

 

     Art. 22. (Finalità).

     1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione di aree montane o svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

     Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

     a) essere situate nei territori a scarsa vocazione faunistica;

     b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni;

     c) avere una estensione massima di ettari 600.

 

     Art. 23. (Prelievo).

     1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate, esclusivamente sulle specie di selvaggina di cui al comma 2 dell'articolo 24 riproducibili in cattività, durante il periodo previsto dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio. I capi immessi devono provenire da allevamenti autorizzati. E' vietata l'immissione di ibridi tra il germano reale e le anatre domestiche. La mancata ottemperanza a dette disposizioni provoca l'immediata sospensione o la revoca della concessione.

 

     Art. 24. (Immissioni).

     1. Le immissioni di selvaggina nelle aziende agri-turistico-venatorie sono effettuate a discrezione del concessionario e debbono essere annotate sul registro di cui all'articolo 25.

     2. Le specie utilizzate devono essere comprese fra le seguenti: starna, pernice rossa, fagiano, lepre, quaglia europea e germano reale.

 

     Art. 25. (Registro).

     1. I capi immessi e quelli abbattuti, devono essere annotati dal titolare dell'azienda, di volta in volta, in apposite sezioni sul registro vidimato dalla Amministrazione provinciale. Nel registro vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48 della l.r. 29/1994.

 

     Art. 26. (Permessi).

     1. Ogni cacciatore, all'interno dell'azienda, deve essere in possesso di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti nonché dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

     2. Le annotazioni dei capi abbattuti sono poi riportate, giornalmente, a cura del titolare dell'azienda, nel registro di cui all'articolo 25.

 

     Art. 27. (Divieti).

     1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici, ad eccezione della quaglia e del germano reale.

     2. E' vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.

 

     Art. 28. (Vigilanza).

     1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata.

     2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria, ai sensi della l.r. 29/1994.

     3. La Provincia, in ogni momento, può eseguire controlli di accertamento faunistico sull'intero territorio o su appezzamenti campione.

     4. Nel caso le Province rilevino irregolarità nella gestione propongono alla Regione, motivandole, la sospensione o la revoca della concessione.

 

     Art. 29. (Tabellazione).

     1. Il perimetro delle aziende viene tabellato a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli, sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda agri-turistico-venatoria, articolo 32 comma 1 lettera b) l.r. 29/1994". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco, ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

 

     Art. 30. (Soggetti abilitati a richiedere la concessione).

     1. La concessione per la istituzione di aziende agri-turistico- venatorie è rilasciata esclusivamente ad imprese agricole, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) cooperative agricole e forestali;

     b) forme associate di imprenditori agricoli;

     c) singoli imprenditori agricoli.

     2. I legali rappresentanti o i titolari dell'impresa agricola devono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 31. (Domanda).

     1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 29/1994.

     2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante:

     a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive allagate, zone ad incolto;

     b) eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali:

     - aree di agricoltura svantaggiata;

     - aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

     c) precisazione sul modello di conduzione prevalente dell'azienda;

     d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio, in cui si evidenzi la scarsa vocazione faunistica;

     e) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

     f) nel caso in cui l'azienda allevi direttamente la selvaggina, descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;

     g) illustrazione di massima dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili;

     h) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

     3. L’Amministrazione provinciale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, trasmette alla Regione le domande entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere [5].

     4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni [6].

     5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa nella misura prevista dalle tasse di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 157/1992 e della legge regionale 66/1994.

     6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per la istituzione dell'azienda.

     7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 157/1992.

 

     Art. 32. (Durata).

     1. La concessione di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

     2. Il titolare decade da ogni diritto ove non richieda il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 33. La decadenza è disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della Struttura competente.

     3. La concessione inoltre può essere sospesa o revocata, su richiesta motivata dell'Amministrazione provinciale competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti dalla legge.

     4. La revoca e la sospensione della concessione sono disposte previa diffida, con atto del dirigente della Struttura regionale competente.

 

     Art. 33. (Rinnovo).

     1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Amministrazione provinciale competente che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, esprime il proprio parere entro trenta giorni [7].

     2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione, dell'azienda agri-turistico- venatoria.

     3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego è adottato con atto del dirigente della Struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e del parere dell'Amministrazione provinciale.

     4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.


[1] Comma così sostituito dall'art. unico del R.R. 26 ottobre 1998, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3.