§ 4.3.23 - L.R. 19 marzo 2002, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:19/03/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12).
Art. 2.  (Normativa del paesaggio protetto).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 4.3.23 - L.R. 19 marzo 2002, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.

(B.U. 3 aprile 2002, n. 6).

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12).

     1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995 n. 32 e con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell’11 agosto 2000, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.

     2. La rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell’articolo 3, dopo la parola “destinazione” sono inserite le seguenti parole:

     (Omissis).

     Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 4 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 5 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Il comma 1 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Al comma 6 bis dell’articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     8. Il comma 8 dell’articolo 47 è soppresso.

 

     Art. 2. (Normativa del paesaggio protetto). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 34.