§ 4.3.15 - L.R. 15 dicembre 1992, n. 37.
Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:15/12/1992
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Regolamento regionale).
Art. 3.  (Sanzioni).


§ 4.3.15 - L.R. 15 dicembre 1992, n. 37.

Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette.

(B.U. 23 dicembre 1992, n. 21).

 

     Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico - ambientale è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso, di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

 

     Art. 2. (Regolamento regionale).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'articolo 1 [1].

 

     Art. 3. (Sanzioni).

     1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 


[1] Il Regolamento regionale 15 dicembre 1993, n. 4 è pubblicato nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1, Parte I.