§ 4.1.58 - L.R. 11 luglio 2005, n. 9.
Modifica dei termini stabiliti dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:11/07/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.58 - L.R. 11 luglio 2005, n. 9.

Modifica dei termini stabiliti dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33.

(B.U. 13 luglio 2005, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini)

     1. All’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33, concernente il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.

     2. [1].

     3. [2].

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5.

[2] Modifica il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5.