§ 2.10.2 - R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 .
Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:18/06/1936
Numero:1338


Sommario
Art. 1.      È istituita in ciascuna provincia una commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica
Art. 2.      È compito della commissione di determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possono essere destinate alla coltivazione di [...]
Art. 3.      La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. [...]
Art. 4.      L'amministrazione delle finanze ha facoltà, anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, di risolvere o revocare in tutto o in parte i vigenti [...]
Art. 5.      Le pertinenze idrauliche demaniali destinate, anche prima della pubblicazione dell'elenco, a nuove coltivazioni arboree sono concesse dalla amministrazione delle finanze [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto. Il frontista [...]
Art. 8.      L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino [...]
Art. 9.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 2.10.2 - R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 [1] .

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali

(G.U. 16 luglio 1936, n. 163)

 

 

     Art. 1.

     È istituita in ciascuna provincia una commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica.

     La commissione provinciale ha sede presso l'ufficio del genio civile competente.

     La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:

     1) l'intendente di finanza;

     2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;

     3) il capo del Servizio idrografico competente;

     4) il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura;

     5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia;

     6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominarsi dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali;

     7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

     8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste [2] .

     I membri di cui ai nn. 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati [3] .

     Tanto il presidente quanto ciascun membro della commissione ha facoltà di delegare altro funzionario in sua vece.

     Segretario della commissione è un funzionario del competente ufficio del genio civile, il quale redige e conserva i verbali delle deliberazioni e su richiesta ne rilascia copia alle amministrazioni ed agli enti pubblici interessati.

     Spetta al presidente designato nel terzo comma di prendere le iniziative necessarie per la convocazione delle commissioni provinciali e curare che queste inizino i lavori entro il più breve termine dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     La commissione decide a maggioranza dei presenti e nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 2.

     È compito della commissione di determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possono essere destinate alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree, di stabilire tutto quanto si attiene alle piantagioni medesime e di dare il proprio parere sui piani di coltivazione presentati insieme alle domande di concessione. Spetta in particolare alla commissione di designare le specie arboree delle piantagioni, prescriverne la durata e le eventuali rotazioni e stabilire tutte le modalità dell'impianto, della coltivazione e del taglio.

     A tal fine la commissione ha facoltà di derogare alle vigenti disposizioni che impongono il rispetto di determinate distanze o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, ad eccezione di quanto è prescritto dall'articolo 96, lettere e) ed f), del testo unico di leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, per i tratti arginati dei corsi d'acqua. Ove però a giudizio del presidente della commissione sia ritenuto necessario, sarà sentito su tali deroghe anche il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste [4] .

     Le pertinenze idrauliche demaniali comprese nei detti elenchi hanno titolo alle agevolazioni tributarie previste nell'art. 58 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

     Gli elenchi sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

          Art. 4.

     L'amministrazione delle finanze ha facoltà, anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, di risolvere o revocare in tutto o in parte i vigenti contratti d'affitto od atti di concessione relativi a quelle zone delle pertinenze idrauliche demaniali che la commissione provinciale indicata nell'art. 1° abbia stabilito possano essere destinate a coltura arborea.

     La risoluzione o la revoca deve essere notificata nelle forme legali ed ha effetto dalla data, da stabilire nell'atto di notificazione, allo scopo di consentire possibilmente all'affittuario o concessionario di far propri i prodotti in corso di maturazione.

     Qualora la facoltà di risoluzione o revoca non sia stata espressamente prevista nei contratti od atti suindicati e le pertinenze idrauliche vengano concesse ad altri, spetta all'affittuario o concessionario cessante una indennità per l'eventuale danno subìto, escluso ogni compenso per profitto sperato.

     Questa indennità fa carico all'affittuario o al concessionario subentrante.

     L'amministrazione potrà fissare nel nuovo atto di concessione la somma che il subentrante deve corrispondere al cessante a titolo d'indennizzo. In tal caso, qualora il cessante non l'accetti, il subentrante è tenuto a depositare la stessa somma alla cassa depositi e prestiti, fino a che la contestazione fra le parti sia risoluta.

     La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10 [5] .

     In tutti i casi di risoluzione o revoca parziale dei contratti di affitto od atti di concessione, il conduttore o concessionario può, entro trenta giorni dalla notifica, rinunciarvi per intero con la stessa decorrenza indicata dalla amministrazione.

 

          Art. 5.

     Le pertinenze idrauliche demaniali destinate, anche prima della pubblicazione dell'elenco, a nuove coltivazioni arboree sono concesse dalla amministrazione delle finanze senza alcun corrispettivo d'affitto.

     I concessionari sono soltanto tenuti al pagamento di un canone annuo non superiore a lire venti a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, oltre al rimborso o al pagamento delle imposte e sovrimposte e dei contributi fondiari e consorziali in quanto dovuti.

     Durante la concessione il concessionario ha diritto di far proprio il prodotto che il terreno può dare per vegetazione spontanea ovvero mediante le colture che vengano permanentemente o temporaneamente permesse con l'atto di concessione.

     La concessione è accordata per il periodo occorrente all'impianto, alla maturazione ed al taglio del prodotto secondo quanto stabilisce l'atto di concessione, il quale può stabilire altresì l'obbligo di riconsegnare il terreno in determinate condizioni di piantamento.

     Qualora indipendentemente da tale obbligo sia imposta una rotazione dei tagli, alla scadenza della concessione il concessionario cessante ha diritto di avere dal concessionario subentrante una indennità ragguagliata al valore delle piante lasciate. Gli atti di concessione stabiliscono la misura di tale indennità ovvero il modo di determinarla alla scadenza.

 

          Art. 6. [6]

     Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.

     Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente [7] .

     Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.

     Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.

     Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.

     Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione.

 

          Art. 7.

     Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto. Il frontista deve però mantenere le piantagioni fino al taglio, continuando il terreno in questo periodo a godere delle agevolazioni tributarie stabilite nel secondo comma dell'art. 3.

     Se le piantagioni sono state eseguite da un terzo concessionario, i rapporti fra questi e il proprietario del terreno saranno direttamente regolati, e l'indennità eventuale dovuta dal proprietario al coltivatore per l'acquisizione delle piantagioni sarà stabilita sulla base della minor somma fra lo speso e il migliorato.

 

          Art. 8.

     L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente art. 6, comma ottavo, dànno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione [8] .

     La decadenza può essere pronunciata anche per gli altri casi particolarmente previsti in ciascuna concessione.

     Negli atti di concessione sono stabilite le penalità che il concessionario deve corrispondere nei casi di inadempienza.

     Indipendentemente dalle inadempienze ogni concessione è revocabile, a giudizio della amministrazione, per ragioni di pubblico interesse.

     La revoca di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali sulle quali sia stato iniziato l'impianto delle nuove coltivazioni arboree, fatta senza inadempienza del concessionario, dà diritto a questi ad una indennità ragguagliata al valore delle coltivazioni. Gli atti di concessione debbono stabilire la misura di tale indennità, ovvero il modo di determinarla.

     Tanto la decadenza quanto la revoca sono pronunciate con decreto del Ministro per le finanze, emanato di propria iniziativa ovvero su richiesta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.

[6]  Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37.

[7]  Comma così modificato da errata corrige, pubblicata nella G.U. 22 aprile 1994, n. 93.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 12 dicembre 1960, n. 1596.