§ 3.8.8 - L.R. 8 novembre 1996, n. 48.
Interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:08/11/1996
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli interventi).
Art. 3.  (Approvazione dei progetti).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.8.8 - L.R. 8 novembre 1996, n. 48.

Interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico.

(B.U. 11 dicembre 1996, n. 22).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, intende sviluppare attività ed iniziative nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico.

     2. La Giunta regionale promuove iniziative ed approva progetti, in raccordo con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la realizzazione degli stessi.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi).

     1. Le iniziative di cui all'articolo 1 sono dirette a:

     a) promuovere studi e ricerche, ivi compreso il completamento del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

     b) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia derivante da fonti alternative;

     c) promuovere attività volte al contenimento dei consumi energetici anche ai fini di miglioramento ambientale;

     d) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze per le finalità di cui all'articolo 1;

     e) esaurire la graduatoria delle domande ammesse a contributo, ai sensi della legge n. 10/1991, finalizzate al risparmio energetico.

     2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono:

     a) illustrare la redditività ed i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria;

     b) garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.

 

     Art. 3. (Approvazione dei progetti).

     1. Le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), si attuano attraverso progetti approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale per l'energia di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico) e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale determina l'ammontare e le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché i tempi di attuazione dei progetti.

     3. Per l'istruttoria ed il monitoraggio dei progetti, la Regione può avvalersi di società a partecipazione regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione, con oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivano dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 25.685.399.923 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 8741 "Interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia" con uno stanziamento di lire 25.685.399.923 in termini di competenza e di cassa.